Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Segnaliamo un interessante articolo in tema di trasparenza ( la vera deterrenza alla truffa )
Mi permetto segnalare anche il mio commento che ho postato dopo l'articolo del legale

di Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
Il caso esaminato. Pur essendo il conto corrente condominiale intestato al condominio, è pur sempre l'amministratore, in qualità di rappresentante dei condomini, ad avere la gestione diretta dello stesso: di fatto, il rapporto di conto corrente s'instaura tra la persona dell'amministratore e l'istituto di credito (banca o posta); rispetto a tale rapporto, il singolo condomino è, formalmente, un terzo estraneo. E del resto, i poteri di vigilanza e controllo che la legge attribuisce a quest'ultimo vanno esercitati nei riguardi della gestione contabile dell'amministratore. Bisogna allora chiedersi:

La legge di riforma, nel sancire l'obbligo di apertura del conto corrente condominiale (art. 1129 n. 7 c.c.), ha chiarito che "ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica".

La nuova norma, dunque, riconosce il diritto di ogni singolo condomino di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. Tuttavia, a differenza di quanto si riteneva in passato, il condomino non può rivolgersi direttamente alla banca per ottenere l'estratto conto. Dovrà invece presentare apposita richiesta al proprio amministratore, che provvederà poi a richiedere la relativa documentazione alla banca/posta.

La ratio della norma rimanda alle ragioni sopra accennate (è l'amministratore, e non il singolo condomino, ad attivare il conto corrente), ma anche alla necessità di conciliare trasparenza e tutela della privacy. Non da ultimo, occorre considerare poi le difficoltà pratiche legate, tra l'altro, alla necessità della banca di accertare se il soggetto che chiede di accedere al conto rivesta effettivamente la qualità di condomino e sia, dunque, legittimato ad avanzare tale richiesta.

La giurisprudenza. Prima della riforma si riteneva possibile l'accesso diretto del singolo condomino. Si rinviene un precedente specifico nella giurisprudenza di merito: "ogni condomino, in quanto "cliente" (?) deve aver diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto" (Trib. Salerno 30.7.2007). Principio fondato sulla distinta soggettività del condominio stipulante professata dalla Cassazione, che qualifica "il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale" (Cass. civ. 21.1.2010, n. 1011).

L'arbitrato bancario. Tale impostazione era stata recepita anche dal Collegio dell'Arbitrato Bancario Finanziario che, chiamato a pronunciarsi sulla questione, aveva sancito l'obbligo dell'intermediario di fornire copia degli estratti conto richiesti direttamente dal condomino: "il diritto del condomino all'informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica in quanto l'amministratore agisce nei confronti dei terzi (della banca) in quanto "ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio (così l'art. 1131 c.c.), d'altro lato, non lede alcun interesse del condominio nel suo insieme, né degli altri condomini, poiché l'informazione, così fornita, in nulla diminuisce il pari diritto all'informazione dell'amministratore del condominio, né quello di ciascun altro condomino" (cfr. decisione n. 814 del 19.4.2011, seguita dalle decisioni nn. 1282 e 3478 del 2013).

Cosa cambia con la riforma? Ai sensi del nuovo art. 1129 c.c. ogni condomino può visionare ed estrarre copia della rendicontazione periodica solo per il tramite dell'amministratore.

Già il TAR Lazio (sentenza 17.1.2002, n. 1294), pronunciandosi in merito alla richiesta d'accesso ai documenti relativi al conto corrente postale intestato al condominio, aveva stabilito che il singolo condomino, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente, in quanto estraneo al rapporto contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario, contemperando così il diritto d'accesso con il diritto primario alla riservatezza.

Tenendo conto della riforma, con la recente decisione n. 400 del 21.1.2014 anche l'Arbitrato Bancario Finanziario si è adeguato alla nuova disciplina negando la possibilità del singolo condominio di ottenere direttamente l'estratto conto dalla banca: tale diritto non può essere più esercitato dal condomino in prima persona, bensì solo attraverso l'amministratore. Impostazione seguita altresì dall'Autorità Garante della privacy che, intervenendo sul delicato rapporto tra trasparenza dei conti e protezione dei dati, ha chiarito che "nonostante il conto sia intestato al condomino i singoli condomini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali" (cfr. newsletter n. 387 del 23.4.2014).

Possibili rimedi contro l'amministratore inadempiente. Dunque la nuova disposizione prevede un "doppio passaggio" (condomino-amministratore, amministratore-banca/posta) per poter visionare ed estrarre copia del conto corrente comune. Cosa succede però se l'amministratore, a fronte di regolare richiesta, si rifiuta di procurare copia dell'estratto conto al condomino senza valido motivo?

Diciamo subito che la fattispecie non è stata specificamente contemplata dal legislatore. Tuttavia, si può affermare che l'accesso al conto corrente condominiale e l'estrazione di copia del rendiconto periodico rientrano tra gli obblighi dell'amministratore nell'esercizio del suo mandato. Ne consegue che il condomino interessato potrà agire in giudizio (eventualmente previa formale diffida ad adempiere) chiedendo la condanna dell'amministratore ad adempiere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, se ne sussistono i presupposti.

Sembra peraltro ammissibile agire in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla falsa riga di quanto già ammesso in caso di mancata consegna della documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente.

Inoltre, il comportamento inadempiente dell'amministratore ben potrebbe configurare un'ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell'incarico, in quanto contraria ai generali obblighi di diligenza del mandatario.

La fattispecie, invero, non è espressamente contemplata tra i casi di grave irregolarità elencati dall'art. 1129 c.c. Si potrebbe farla rientrare nell'ipotesi n. 3 (mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale) o, meglio, n. 4 (gestione secondo modalità che possono generale possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini). Ma si tratta di difficoltà facilmente superabile, atteso che il predetto elenco non è tassativo e, dunque, è rimessa all'assemblea (o eventualmente al giudice) la valutazione di eventuali "altri casi" di grave irregolarità idonei a giustificare la revoca dell'amministratore

fonte cond.web

Mio commento all' articolo (AC= Amministratore Condominiale)
  • Aspettiamo la prossima truffa per modificare la legge: Come avverrà ? semplicemente l'AC disonesto con l'uso dello scanner confezionerà dei perfetti estratti conto con logo banca etc. dove appariranno entrate (vere ) e uscite (virtuali ) che documenteranno che le spese sono state completamente pagate (mentre in realtà nulla è successo).
    Precedenti? mille. I promotori finanziari imbroglioni consegnavano ai loro fiduciari EC perfetti salvo, il malcapitato, scoprire (quando il PF era partito per Santo Domingo con il malloppo ) che erano farlocchi.
  • Altri ? Parmalat : sulla base di carte intestate fasulle di banche esistenti si certificavano la sussistenza di fondi cospicui in realtà inesistenti ( che revisori collusi davano per buoni )
    Come si dovrebbe fare per prevenire l'imbroglio ? (e per ovviare che in banca ci sia un via vai di condomini ) . Modificare la norma : l'assemblea puo' autorizzare un consigliere a prelevare direttamente in banca copia dell' EC vero ed originale , documento essenziale . Questo dovrebbe andar bene anche agli AC onesti. Ve lo immaginate cosi' stando le cose , un AC con 100 condomini che deve ricevere tutti i giorni condomini-pensionati per soddisfare le loro richieste ? Deve assumere un impiegato appositamente ! In questo modo si alleggerirebbe l'AC dal rendere conto di un adempimento burocratico fondamentale quale è EC bancario: Gli adempimenti (di minore importanza) l' AC intelligente li dovrebbe soddisfare tramite un sito web ; diversamente, se ogni condomino legittimato vuol vedere documenti l' AC non ha piu' tempo per fare altro e deve contabilizzare durante la notte
 
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diabolikky69

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Utente Espulso
Proprietario Casa
salve, a me ha continuato a negarmi diciamo per mesi.... di avere copia estratto conto corrente condominale dopo che lo chiedevo tramite raccomandata...non contento ha fatto mettere a verbale in assemblea che chi voleva avere copie estratto conto doveva pagare 1,1o euro a foglio piu' IVA piu' chiedeva spese competenze professionale....quanto voleva per il disturbo....alche' mi sono recato dal mio avvocato il quale mi ha confermato che e' un mio diritto avere copie ma non a quel prezzo....cosi' abbiamo agito con una causa...prima di andare in causa ha preferito pagare tutte le spese al mio avvocato...revocare l'ordine che aveva messo a verbale e a mandare copia del conto corrente a 0,1 centisimo a foglio....medita .....
 
J

jac1.0

Ospite
L'amministratore può delegare chiunque alla consultazione del c.c. su nulla osta dei condòmini. Occorre una delega speciale che si attiva presso gli sportelli della banca ove è radicato il conto, alla presenza dell'amministratore e del futuro delegato.
 

diabolikky69

Nuovo Iscritto
Utente Espulso
Proprietario Casa
ripeto la questione....il fatto e' che mi negava di ricevere le copie da me richieste del conto corrente condominiale...anzi pretendeva pure sue spese a vacazione spese professionali ..oltre a 1,10 euro piu' IVA a foglio....quindi da revoca.....poi dopo aver pagato il mio avvocato per non andare in causa...e aver messo 0,1 euro a foglio ancora si ostinava a mandarmi copia ...e dopo l'ennesimo sollecito alla richiesta per non dover ricorrere all'autorita' competente..e quindi di nuovo causa..mi inviava le carte dei conti.....
 
J

jac1.0

Ospite
Gli amministratori disonesti sono troppi. Adesso vediamo che fa, all'INPS, Rita di Paola, succeduta a Mastrapasqua.
 

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