Gatta

Membro Attivo
Cari Amici,mi corre l'obbligo segnalarVi questa recente sentenza della Cassazione (sez.IV,n22239,datata 1.6.2011) che ritengo possa interessarVi.
Il principio è che l'Amministratore come del resto qualsiasi datore di lavoro è tenuto ad apprestare tutte le garanzie ai dipendenti (Inail etc) ed a rispettare le norme antiinfortunistiche.
Per completezza del discorso ho rintracciato la sentenza di cui riporto integralmente la motivazione.
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 giugno 2011, n. 22239 - Responsabilità dell'amministratore di condominio per la caduta dalle scale durante le operazioni di pulizia PDF Stampa E-mail
Giovedì 16 Giugno 2011 08:30

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 giugno 2011, n. 22239 - Responsabilità dell'amministratore di condominio per la caduta dalle scale durante le operazioni di pulizia

Responsabilità dell'amministratore di condominio per la morte del Pa., caduto nella tromba delle scale durante le operazioni di pulizia: all'imputato, in veste di datore di lavoro della vittima, viene contestato di non aver adeguato i parapetti delle scale dove il Pa. svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26, comma 1, lettera b), che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere "perchè il fatto non costituisce reato" - Ricorre in Cassazione la parte civile - La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale di Roma.

"L'infortunio, come detto, si verificò nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal Pa. , addetto alle pulizie delle scale del condominio del quale il Te. era l'amministratore: il parapetto della scala aveva pertanto la funzione di proteggere il Pa. dal rischio di caduta dall'alto nel corso della sua attività lavorativa. Orbene, pur se si volesse accreditare l'ipotesi prospettata dai verbalizzanti secondo cui il Pa. potrebbe essere caduto avendo perso l'equilibrio sporgendosi dal parapetto nel tentativo di rimuovere una ragnatela, non potrebbero ravvisarsi connotazioni di abnormità in una tale condotta, trattandosi comunque di comportamento strettamente collegato alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa in concreto svolta: proprio per la mancanza di prove testimoniali circa la dinamica dell'incidente, ed ancora con riferimento quindi alla mera ipotesi della caduta per perdita di equilibrio, non può certo escludersi allo stato degli atti che un parapetto alto almeno un metro, come imposto dalla legge, avrebbe potuto costituire per il Pa. un ostacolo idoneo ad impedirgli di sporgersi pericolosamente nel vuoto; e comunque appare situazione certamente meritevole di un approfondimento dibattimentale, che permetterebbe l'acquisizione di un adeguato compendio probatorio (perizia, esperimento giudiziale, etc.) la cui prospettiva non è stata in alcun modo considerata dal GUP il quale ha invero ritenuto superfluo il dibattimento con formulazione assertiva basata unicamente su mere ipotesi prospettate in sede investigativa."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PA. MA. N. IL (Omissis) c/ P. CIVILE;

TE. LU. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 19449/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 21/09/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto annullamento con rinvio;

udito il difensore della parte civile avv. IOPPOLI Vincenzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese;

uditi i difensori del Te. , avv. Staderini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e l'avv. Melucco che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere "perchè il fatto non costituisce reato" nei confronti di Te. Lu. accusato di avere cagionato per colpa la morte di Pa. Ro. .

Al Te., amministratore del condominio sito in (Omissis), e quindi datore di lavoro di Pa. Ro., pulitore presso il medesimo condominio, era stato addebitato di aver cagionato la morte del Pa. - caduto nelle trombe delle scale durante le operazioni di pulizia - per colpa generica, nonchè per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per non aver adeguato i parapetti delle scale dove il Pa. svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26, comma 1, lettera b), che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro.

Il giudicante osservava quanto segue: a) il decesso del Pa. andava inserito certamente in un contesto lavorativo, posto che il Pa. era intento alle sue mansioni allorquando era precipitato lungo la tromba delle scale; b) il parapetto delle scale presentava un'altezza inferiore a quella stabilita dalla legge: dopo il tragico incidente, il corrimano incriminato era stato rialzato di quei centimetri necessari a raggiungere la misura minima imposta dalla legge; c) non vi era alcun elemento che lasciasse intendere che la morte del Pa. potesse essere stata da lui stesso voluta, o determinata da condotte dolose riferibili a terzi; d) non era stato possibile ricostruire l'esatta dinamica della caduta del Pa. , nè la stessa appariva ricostruibile in mancanza di testimoni o di qualsiasi altro elemento utile al riguardo: non era stato possibile, dunque, individuare le cause che avevano determinato la caduta del Pa. , e doveva escludersi che il dibattimento avrebbe potuto consentire l'individuazione di tali cause; e) pur non essendovi traccia di un eventuale fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l'attività lavorativa e la morte del lavoratore, non vi era tuttavia neppure alcun elemento idoneo a corroborare l'esistenza di tale nesso di causalità; f) le modalità dell'infortunio del Pa. risultavano in parte oscure ed un eventuale dibattimento non avrebbe potuto chiarirle; g) non appariva condivisibile la tesi delle parti civili circa l'asserita ravvisabilità di una sorta di automatismo tra la violazione antinfortunistica accertata e la responsabilità penale a titolo di omicidio colposo per il datore di lavoro, "sul presupposto che, a prescindere dalla dinamica dell'incidente, l'altezza del parapetto serve proprio a prevenire le cadute ed a garantire la incolumità delle persone dal pericolo di perdita di equilibrio, qualunque origine essa abbia" (così testualmente a pag. 5 della sentenza); h) nel caso di specie non poteva dirsi acquisita la "certezza processuale" - secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese - che "ove quel corrimano fosse stato alto un metro, il signor Pa. non sarebbe precipitato, e viceversa che la sua morte sarebbe derivata necessariamente dalla presenza di un parapetto inferiore all'altezza minima prescritta", e non poteva non rilevarsi "da un lato, come anche un parapetto di un metro non rappresenti un ostacolo insormontabile; dall'altro come un parapetto di 84 centimetri possa comunque assicurare una certa protezione dal rischio di caduta" (così, ancora letteralmente a pag. 5 della sentenza); conclusivamente, l'eventuale istruttoria dibattimentale non avrebbe portato, sulla base degli elementi raccolti, ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, posto che la accertata violazione antinfortunistica sarebbe stata contrastata dall'esito degli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da una "certa lacunosità delle prove assunte" (per come si legge testualmente a pag. 6 della sentenza), anche per il mancato espletamento di esami autoptici interni.

Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Pa.Ma. denunciando vizio motivazionale sotto plurimi profili e con argomentazioni che, caratterizzate anche dal richiamo di precedenti di questa Corte, possono così sintetizzarsi: a) il giudicante sarebbe incorso in errore nel sottovalutare la valenza della violazione antinfortunistica contestata al Te. ed invero la norma violata stabilisce un'altezza minima del parapetto, "proprio sul presupposto - logico e giuridico - che in assenza di tale altezza minima, la perdita di equilibrio del lavoratore non trovi protezione dalla successiva caduta" (così testualmente a pag. 13 del ricorso), a nulla rilevando l'origine della perdita di equilibrio; b) una volta accertata la violazione di una norma antinfortunistica ed accertato altresì che proprio l'evento previsto dalla norma si è verificato, il nesso causale tra la violazione di legge e l'evento dovrebbe ritenersi presunto; c) un fattore eccezionale, idoneo a far venir meno il nesso di causalità tra violazione della norma antinfortunistica ed evento - non individuabile in un eventuale malore del lavoratore, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - avrebbe potuto individuarsi, nella concreta fattispecie, unicamente in un omicidio o nel suicidio del lavoratore: ma tali ipotesi sono state escluse dallo stesso giudice nell'impugnata sentenza, e, peraltro, le dichiarazioni rese dai condomini dello stabile e le circostanze oggettive acclarate dagli investigatori dopo l'incidente non accrediterebbero siffatte supposizioni; d) l'affermazione contenuta nel rapporto della Polizia Giudiziaria, circa l'asserita non riferibilità dell'evento alla violazione della normativa antinfortunistica addebitata al Te., sarebbe del tutto apodittica e priva di qualsiasi motivazione, non essendo stato spiegato perchè l'altezza del parapetto, inferiore di 16 cm. rispetto all'altezza prevista dalla legge, non sarebbe rapportabile alla precipitazione del Pa. nel vuoto; nè rileverebbe il motivo dello sbilanciamento del Pa. - individuato dai verbalizzanti in via di mera presunzione in un'operazione del tipo asportazione di una ragnatela, da eseguire con sbilanciamento nel vuoto del vano scala - non potendo l'idoneità dei mezzi di prevenzione, prescritti dalla legge, essere rapporta a situazioni particolari, ma dovendo essere tale da evitare infortuni ai lavoratori in ogni caso ed in tutte le situazioni che possano verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Hanno depositato distinte memorie i due difensori del Te. - avvocati Marzia Maria Melucco e Claudio Staderini - con articolate argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso ed a valorizzare le considerazioni svolte dal GUP nel percorso argomentativo dell'impugnata sentenza.

Diritto

In primo luogo va rilevato che la legittimazione della ricorrente all'impugnazione deriva esplicitamente dal disposto di cui all'articolo 90 codice di rito, comma 3 secondo cui "qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti".

Ciò posto, alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all'esame delle censure poste a fondamento del ricorso.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare quale oggi si presenta all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l'articolo 425, comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati.

La risposta è negativa. Ed invero, mette conto sottolineare che, come dedotto dalla ricorrente, nella stessa sentenza impugnata risulta evidenziato quanto segue: 1) l'accertata (e non contestata) violazione della norma cautelare da parte dell'amministratore del condominio (altezza del parapetto delle scale inferiore a quella prevista dalla legge); 2) il ritenuto collegamento dell'infortunio con l'espletamento dell'attività lavorativa della vittima; 3) la mancanza di elementi oggettivi tali da indurre ad ipotizzare un suicidio o un omicidio; 4) la mancanza in atti di un qualsivoglia fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l'espletamento dell'attività lavorativa e la morte del lavoratore. Il GUP ha tuttavia ritenuto superflua la verifica dibattimentale, muovendo dal rilievo dell'asserita impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica della caduta del Pa. "considerato che nessuna persona era presente nè ha saputo comunque riferire qualcosa di rilevante in proposito" (pag. 4 della sentenza), e ritenendo plausibile l'ipotesi formulata nella fase iniziale delle indagini secondo cui il Pa. potrebbe aver perso l'equilibrio sporgendosi eccessivamente per rimuovere talune ragnatele.

L'infortunio, come detto, si verificò nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal Pa. , addetto alle pulizie delle scale del condominio del quale il Te. era l'amministratore: il parapetto della scala aveva pertanto la funzione di proteggere il Pa. dal rischio di caduta dall'alto nel corso della sua attività lavorativa. Orbene, pur se si volesse accreditare l'ipotesi prospettata dai verbalizzanti secondo cui il Pa. potrebbe essere caduto avendo perso l'equilibrio sporgendosi dal parapetto nel tentativo di rimuovere una ragnatela, non potrebbero ravvisarsi connotazioni di abnormità in una tale condotta, trattandosi comunque di comportamento strettamente collegato alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa in concreto svolta: proprio per la mancanza di prove testimoniali circa la dinamica dell'incidente, ed ancora con riferimento quindi alla mera ipotesi della caduta per perdita di equilibrio, non può certo escludersi allo stato degli atti che un parapetto alto almeno un metro, come imposto dalla legge, avrebbe potuto costituire per il Pa. un ostacolo idoneo ad impedirgli di sporgersi pericolosamente nel vuoto; e comunque appare situazione certamente meritevole di un approfondimento dibattimentale, che permetterebbe l'acquisizione di un adeguato compendio probatorio (perizia, esperimento giudiziale, etc.) la cui prospettiva non è stata in alcun modo considerata dal GUP il quale ha invero ritenuto superfluo il dibattimento con formulazione assertiva basata unicamente su mere ipotesi prospettate in sede investigativa.

La mancata acquisizione, nella fase delle indagini preliminari, di concreti elementi idonei a ricostruire la dinamica dell'incidente in termini di certezza, non appare dunque sufficiente, di per sè, a ritenere superflua la verifica dibattimentale, a maggior ragione a fronte dell'accertata violazione della normativa antinfortunistica che - è bene ribadirlo - per la sua natura (altezza del parapetto inferiore a quella stabilita dalla legge) potrebbe avere avuto un ruolo nella caduta del Pa. dall'alto.

In sostanza, ad avviso del Collegio il giudicante ha seguito un percorso motivazionale connotato da illogicità e contraddittorietà, tenuto conto della natura dell'udienza preliminare; la peculiarità del mortale infortunio "de quo", e quanto emerso nella fase delle indagini, non accreditavano una valutazione prognostica (in termini di ragionevole prevedibilità) di superfluità dell'ulteriore verifica del giudizio, giustificabile solo in presenza di un compendio probatorio da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'articolo 425 c.p.p., comma 3, nel testo modificato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 23, comma 1, - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte dell'articolo 425 citato, comma 3, allorchè detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne consegue che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, 16 novembre 2001, Acampora, RV 221303).

Per completezza argomentativa, e tenuto conto che si verte in ipotesi di infortunio sul lavoro, è bene ricordare taluni tra i più significativi principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità, anche perchè il GUP ha prospettato che la caduta del Pa. nel vuoto potrebbe essere stata conseguenza di uno sbilanciamento del Pa. determinato dal tentativo di rimuovere una ragnatela.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure.

La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo; giova ricordare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte ebbero modo di precisare che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perchè vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata; chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: "In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui" (in termini, Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Ud. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240161).

Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace.

Giova precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Sez. 4, 14 dicembre 1984, n. 11043; in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991 - dep. 27/04/1991 - imp. Simili ed altro, RV. 187538). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro). Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 26, comma 1, lettera b) e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel Decreto Legislativo n. 81, allegato 4, punto 1.7.2.1.

In presenza dell'impugnazione della sola parte civile, deve essere poi affrontata la questione dell'individuazione del giudice del rinvio nel caso di annullamento, vale a dire se in sede civile o penale.

Innanzi tutto va sottolineato che, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 428 c.p.p. dalla Legge n. 46 del 2006, la parte civile può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa. Nella concreta fattispecie, detta coincidenza sussiste in forza del comma terzo dell'articolo 90 c.p.p., cui in precedenza già si è avuto modo di accennare, in virtu' del quale, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, ai prossimi congiunti sono attribuiti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa. Questo Collegio è dell'avviso che il ricorso della persona offesa costituita parte civile, previsto dall'articolo 428 c.p.p. (quale modificato dalla novella del 2006) deve ritenersi preordinato alla tutela degli interessi penali della persona offesa, come del resto già affermato nella giurisprudenza di questa Corte con plurime decisioni, e come condivisibilmente precisato anche dalle Sezioni Unite: "Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 46 del 2006 all'articolo 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicchè la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata" (sez. U., n. 25695 del 29/05/2008 Cc. - dep. 24/06/2008 - rv. 239701).

Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice penale dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Talune precisazioni si impongono in relazione alla richiesta avanzata dalla parte civile, all'esito dell'odierna udienza, di condanna del Te. alla rifusione delle spese in favore della parte civile stessa: osserva il Collegio che nessuna statuizione deve essere adottata in proposito, proprio in considerazione della natura dell'impugnazione della parte civile - avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex articolo 425 c.p.p. - prevista e consentita, come sopra evidenziato, esclusivamente agli effetti penali.


P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale di Roma."

Se avete avuto la pazienza di leggervi la motivazione per un vostro arricchimento giuridico,Vi ringrazio anche per la mia pazienza a trovare il giudicato.
Con affetto.
Gatta
 

carlo16352

Membro Attivo
complimenti per la pazienza. In sede civile per risarcimento danno provenienza penale, non sono completamente convinto della esclusione della responsabilita' dei condomini.e' vero che civilmente è responsabile il datore di lavoro,ma andrei meglio a considerare il regolamento condominiale.Chissa'....
 

Gatta

Membro Attivo
Giusti i dubbi sulla non responsabilità dei condòmini sollevati da carlo.
Ma la sentenza penale non tocca questo argomento che peraltro carlo intelligentemente si pone.
La sentenza penale de qua dichiara la colpa dell'Amministratore per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza previste dalla normativa (cfr.DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e succ.).
Sul piano civilistico e relativa azione degli aventi diritto del de cuius il discorso sarà diverso.
Chè va considerato che l'Amministratore del condominio è il legale rappresentante del medesimo.Talchè tutti i condòmini sono coinvolti,come adombrato nel post.
Autorevole dottrina infatti sul punto ritiene legittimamente: "...(omissis) Ora, una conseguenza che percepiamo immediatamente come aberrante è questo generale concetto di solidarietà patrimoniale tra tutti i condòmini................................................................................................................. a fronte alle obbligazioni derivanti da una condotta illecita del condominio, nella
specie, ad esempio, di aver affidato determinati lavori ad una ditta palesemente
inadeguata, solo perché economica, ma senza misure di sicurezza, ovvero avere
affidato le pulizie condominiali “alla buona” alla sig.ra Pina del terzo piano ecc..., se
poi un operaio cade dall’impalcatura o, molto più banalmente, la sig.ra Pina cade
per le scale e si rompe una gamba, a risponderne economicamente saranno tutti i
condomini, e quando dico tutti intendo non solo quelli che hanno votato a favore
della decisione, ma anche quelli che hanno votato contro e, a mio avviso, senza
possibilità di rivalsa nei confronti né dell’amministratore, che non ha contrastato
l’insana decisione, e nemmeno dei condomini che l’hanno sostenuta e voluta.
Paradossalmente nemmeno ritengo che possano sfuggire a tale responsabilità
i condomini che oltre ad avere votato contro la delibera l’abbiano addirittura
impugnata avanti l'Autorità Giudiziaria..."
Fonti:Studio Legale Civallero e Naggar e altre.
Regolamento o no,è così.
Con osservanza.
Gatta
 

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