Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
La Cassazione di un paio di giorni fa ha emesso una sentenza n.2263/2014 che lascia ampi spazi
di critica
In sostanza gli ermellini hanno stabilito che in caso di separazione si decade dall'agevolazione "prima casa" se l'abitazione acquistata con il beneficio fiscale venga trasferita, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto
Il caso : in seguito a separazione consensuale, il pieno proprietario (il marito) trasferisce alla moglie e figlia una casa acquistata da meno di cinque anni , casa per la quale richiese i benefici prima casa , senza ricomperare entro un anno un nuova abitazione .
A ragion logica, la regola della (NON) decadenza dovrebbe fare il paio con il fatto che i trasferimenti fra coniugi a seguito di separazione o divorzio sono beneficiati da un regime di esenzione «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» ex art. 19 , L. 74/1987,
Tale interpretazione deduttiva non è stata condivisa dalla Cassazione.
Sull’ argomento non c’è mai stata chiarezza ; tanto che la giurisprudenza minore in grado si è schierata in maniera contrastante (es. CTP di Treviso sent 4 dic 2007 n. 98 contro Ctr del Lazio, sent.n 12 del 10 marzo 2008 )
L’ elevato grado dell’organo giurisprudenziale che ha sentenziato deve indurre a riflessione " e…..potendo
rinviare la separazione oltre i 5 anni ".
 

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