Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto.
Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.


Per altre informazioni:

URP uffici giudiziari Genova
Tribunale di Pisa
Tribunale di Potenza

fonte ministero giustizia

aggiornamento: 20 maggio 2013
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto