Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Fondo di garanzia per la “prima casa” Art. 1, c. 48, lett. c)
• Sono attribuite risorse per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per la “prima casa” per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
• La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in
essere sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 L. 92/2012.
• Con uno o più decreti di natura non regolamentare sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all’art. 13, c. 3-bis D.L. 112/2008 continua a operare fino all’emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.[DOUBLEPOST=1389303828,1389303668][/DOUBLEPOST]LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191)
(GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)
 

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