Il legislatore prende in considerazione l’ipotesi in cui scaduto il contratto o cessato lo stesso per altri motivi (es. morosità o risoluzione anticipata) l’inquilino non libera immediatamente l’immobile e prevede con l’art. 1591 c.c. che ”il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.
Trattasi di un'indennità di occupazione (una sorta di risarcimento) e non di un canone di locazione, pertanto non costituisce reddito fondiario dell'immobile.
Il consiglio è quello di comunicare all'Agenzia la risoluzione anticipata del contratto di locazione, come da disdetta del conduttore, quindi dall'intimare per iscritto allo stesso (raccomandata a.r.) di riconsegnare l'immobile corrispondendo l'indennità fino al giorno del rilascio fatta salva la possibilità, da parte tua, di richiedere il risarcimento dei maggiori danni che l'occupazione abusiva potesse provocarti (es. il non poter consegnare l'immobile ad un nuovo inquilino che quindi rinuncia al contratto).
Se l'inquilino non dovesse rispondere, o pagare il canone, o rispondesse picche, non ti resta che iniziare la procedura di sfratto per finita locazione.