Malloppo? Cosa in particolare?
studio come dimostri che non modifichi i valori dell'impianto esistente,e non rechi variazioni a tutto l'immobile servito.altrimenti ti dicono di no.
E' entrata in vigore
il 18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", che fra i vari aspetti affronta anche la questione del
distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell'assemblea di condominio, d'ora in poi si legge: "
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
Va inoltre ricordato che la normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il
D.P.R. n 59/09, stabilisce all’art. 4, comma 9 che "
in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (...) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti". E precisa a tale proposito "
che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25" (N.d.R.
La relazione tecnica è quella prevista dall'art. 28 della Legge 10/91, in base al
D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006)
auguri