Sagia

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Buongiorno a tutti! Chiedo il vostro aiuto per un problema con la ditta che ci ha venduto la villetta in cui abitiamo. E' passato un anno dal giorno del rogito. Mi è stato detto che la ditta in questione già da tempo avrebbe dovuto consegnarci "la postuma decennale", cosa che non hanno fatto nonostante i nostri ripetuti richiami.
Abbiamo dei grossi problemi "acustici" e la ditta non prende posizione e non ha nessuna intenzione di intervenire. Cosa possiamo fare?
GRAZIE a tutti
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Bisognerebbe vedere quanto previsto contrattualmente ; immagino non sia stata invocata la legge 122.05; se cosi' fosse non rimane che invocare le garanzie del codice civile
veda il mio articolo clikkando su questo link
propit.it - Comprando la casa dal costruttore, quanto dura la garanzia e cosa copre?
Tenga anche conto che una recente sentenza (interpretativa delle legge per cui i Giudici non hanno colpe) stabilisce che se una società si estingue in pratica diviene inattaccabile

Aggiunto dopo 8 minuti :

ecco la sentenza :Segnalo e commento la sentenza recentissima n.4062 del 22 febbraio 2010 -Sezione Unite.

Essa ha e avrà effetti devastanti fra l' altro su molti acquirenti che non avendo avanzato alcuna pretesa per vizi costruttivi o altri crediti prima della cessazione dell' impresa , verificatasi la cessazione e cancellazione della società, possono e potranno sepellire ogni speranza di rivendicazione.

Da ciò si deduce ( è quanto vado urlando ai 4 venti da sempre senza essere ascoltato) che pare essenziale al compratore invocare le garanzie di cui al dlgs. 122.05 o altre garanzie fideiussorie. Diversamente saranno guai visto fra l'altro che in questo particolare periodo di congiuntura le imprese edili sono patrimonialmente fragili, soffrono di una stretta creditizia, hanno in casa un
sacco di immobili invenduti, tanto è che i fallimenti stanno aumentando esponenzialmente.
Buona lettura


Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Dlgs. n. 6/2003, le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese. È quanto affermano le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia n. 4062 del 22 febbraio scorso.
L'art. 2495, secondo comma, cod civ., come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 6/2003 è norma innovativa - osserva la Corte - e ultrattiva che in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell'art. 73, ultimo comma, Cost.

Prima dell'introduzione della riforma l'orientamento giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.
 

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