ralf

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in un condominio l'amministratore ha esposto nel vano scale una sorta di lista dei condomini che hanno arretrati con le quote condominiali.io ritengo che sia una chiara violazione della privacy da pate dell'amministratore perchè così facendo chiunque entri nel palazzo può vedere i fatti altrui.l'amministratore si giustifica dicendo che questo è il modo migliore di informare il condominio.A me pare che l'amministratore sia soggetto anche a querela,cosa ne pensate ? grazie
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
L’amministratore di condominio non può disporre l’affissione in bacheca di dati personali riguardanti le posizioni di debito o di credito dei singoli condomini, senza tener conto delle norme sulla riservatezza e di quanto previsto dal codice civile sui poteri dell'amministratore ed eventualmente nel regolamento condominiale. La pubblicazione di elenchi, contenenti nome e cognome degli inquilini morosi o di semplici avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento, in luoghi condominiali talvolta accessibili anche da estranei al condominio, deve essere pertanto verificata dall'amministratore alla luce di queste norme
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i condomini possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri.

Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96 sulla tutela della privacy non escludono assolutamente l’applicazione della disciplina codicistica in materia condominiale, ed e’ di fondamentale importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validita’ dell’assemblea e delle sue deliberazioni.

L’Amministratore di condominio puo’, quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, e che potra’ pero’ essere utilizzata al solo scopo di verificare la regolarita’ delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle deliberazioni.

Potranno essere raccolte notizie relative alla proprieta’ o alla superficie dell’immobile ai fini del calcolo dei millesimi e non quelle relative,l ad esempio, al prezzo d’acquisto dell’appartamento, o numeri telefonici dei condomini in quanto non necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli oneri di ciascun proprietario.

Lo stesso vale riguardo all'esposizione in bacheca dei condomini morosi, in quanto dalle disposizioni del codice civile e della c.d. legge sulla privacy n. 675/96, nonche’ delle stesse disposizioni del regolamento condominiale (se nel regolamento e' consentito , nessun problema dai "morosi"), si va incontro ai principi sulla privacy. ;) ;)
 

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