mark74

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per chiedervi un parere sull'operato del mio avvocato... i fatti sono i seguenti:
Il locale commerciale di mia proprietà è stato locato ad una persona (estremamente inaffidabile e truffaldina..) con regolare contratto 6+6.
Ora siamo al quinto anno e dopo varie peripezie (che non vi sto ad elencare perchè dovrei scrivere un libro...) per farsi pagare ogni mese...siamo arrivati a tre morosità mensili + le spese condominiali, ho dato mandato al mio avvocato di eseguire lo sfratto.
Stamattina ricevo la telefonata del mio avvocato che mi avvisa che dopo aver spedito l'intimazione di sfratto l'inquilina si è fatta sentire dicendo che un mese fa ha ceduto la licenza ad una nuova persona senza avvisare me o il mio legale e che intenderebbe pagare una mensilità.
Il mio legale mi ha detto che deve ripetere la procedura perchè deve notificare nuovamente l'intimazione sia alla vecchia inquilina che al nuovo.
Io mi chiedo: ma è possibile che se la vecchia inquilina non avvisa che c'è stato un avvicendamento e lo fa solo dopo che l'intimazione gli è arrivata bisogna rifare tutto con il pericolo che paghi qualche mensilità per potersi tenere il contratto??
vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte che vorrete darmi.
 

raflomb

Membro Assiduo
La cessione d'azienda deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata dal cedente al locatore, ed il locatore può opporsi alla cessione ove ricorrano "gravi motivi."
Inoltre il cessionario, ovvero il nuovo conduttore, se non liberato dal locatore rimane obbligato in solido con il cedente.
Ne consegue che tu puoi condizionare l'opposizione alla cessione per gravi motivi ove il nuovo conduttore non saldi le tre mensilità, altrimenti ti opponi alla cessione e continui la procedura di sfratto nei confronti del conduttore originario.
Per "gravi motivi", tali da legittimare l'opposizione del locatore, con conseguente inefficacia della cessione del contratto nei confronti dello stesso, devono intendersi "ragioni di ordine economico o morale", in relazione all'interesse del locatore al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e quindi all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto per cui deve senz'altro ritenersi la sussistenza dei motivi de quibus in caso di mancato pagamento del canone - alla data della comunicazione della cessione di azienda e della opposizione della proprietà della stessa - sia da parte del conduttore cedente che da parte del conduttore ceduto.
*Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8132, Comunione beni indivisi Mezzanotte - Brioschi c. Ciba Snc.
 

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