Ciuchina

Nuovo Iscritto
Sono proprietaria di un locale uso commerciale locato il cui contratto scade il 30 giugno 2011.
Da gennaio l'intero edificio sarà oggetto di ristrutturazione integrale grazie ad un finanziamento erogato dal comune in quanto trattasi di edificio ubicato nel centro storico della mia città.
L'immobile, come tutti gli altri appartamenti e negozi, dovranno essere sgomberati.
Il mio inquilino non ne vuole sentire di andare via.
Che si fa?
Che provvedimento si chiede al giudice?
Grazie
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Tra le obbligazioni del proprietario locatore vi è quella di mantere l’immobile in stato da servire all’uso contenuto ed a tale fine deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie. In particolare sono a carico del locatore le opere di manutenzione – sia ordinarie che straordinarie – eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

L’art. 1583 del c.c. Mancato godimento per riparazioni urgenti - Se nel corso della locazione la cosa (ovvero l'immobile) abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art.1584 c.c. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre 1/6 della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Ma essendo un diritto del Conduttore e non del Locatore ....Il locatore, non può disdettare il Contratto anticipatamente solo perchè deve provvedere ad eseguire opere di manutenzione sull’immobile locato. Anche in queste circostanze il contratto rimane in vigore.
La legge invece tutela il Conduttore che se si trova nella situazione in cui il locatore si rifiuti di intervenire, ha la possibilità di scegliere tra l’esecuzione forzata in forma speficica degli obblighi di fare (costringere il locatore ad intervenire) (2931 e 612 cpc) oppure l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento (1453 c.c.).

Saluti Marco ;) ;)
 

Ciuchina

Nuovo Iscritto
Uhm...grazie per la risposta, molto completa ma temo di non essermi spiegata molto bene :???:
La normativa da te citata era già stata da me passata al vaglio e, aggiungo, c'è in più la l.392/78 in tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo che prende esattamente in considerazione la circostanza in cui mi trovo io e, ti dirò di più, tutela proprio me proprietaria e non il conduttore come dicevi tu.
Ma, come ben sai,la legge è bellissima e affascinante scritta sui testi...peccato che, poi, a metterla in pratica ti passa il piacere ad avere delle proprietà.
Mi spiego: io ho una legge a mio favore ma non riesco ad applicarla perché il mio inquilino non se ne vuole andare!!!!!!!!!
Chiedevo, quindi, a voi, non di indicarmi la normativa da spulciare ma quale rimedio, a questo punto giudiziale, esperire.
Attendo news, grazie.
 

Mariangela Morelli

Membro dello Staff
Per liberare un immobile da un inquilino che non se ne vuole andare, anche se il proprietario ha esperito ogni adempimento per ritornare in possesso del bene (nel tuo caso ha ufficialmente comunicato l'inizio di lavori inderogabili) non vi è altra strada che rivolgersi attraverso un legale al giudice per ottenere una sentenza di sfratto. Purtroppo sono spese che quasi sempre non si recuperano ma è l'unica strada.:fiore:
 

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