marika33

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Buongiorno a tutti, voglio esporre un'altra vicenda e vi sarei grata se mi supportaste con la vostra preziosa consulenza, riguardante il decesso della titolare di un contratto di locazione.
La deceduta, unica abitante dell'immbile per circa 20 anni, aveva stipulato un contratto di locazione, rinnovato nel tempo e poi anche rifatto ex novo, con un prezzo di locazione maggiorato, così come voluto dalla proprietaria, che invece continuava a registrare il precedente contratto con il vecchio prezzo di locazione. La signora deceduta in tarda età era assistita dai figli che pur non avendo il domicilio nella casa locata dalla madre, intrattenevano i necessari rapporti con la proprietaria, per il pagamento dell'affito e quant'altro occorrente.La questione nasce al momento della morte della madre, i figli chiedono alla proprietaria di continuare il rapporto di locazione e l'eventuale stipula di un nuovo contratto consegnando contestualmente il pagamento di n.2 mensilità alla proprietaria, che rilascia la ricevuta di pagamento con l'indicazione dei mesi pagati, successivi alla data della morte della madre e con la promessa verbale che avrebbe stipulato un nuovo contratto nei prossimi mesi, accordandosi per il prezzo della nuova locazione. Invece la signora alla fine delle due mensilità incassate, invece di stipulare il contratto, intima, per tramite di un avvocato di sgombrare immediatamente l'immobile in quanto deceduta la titolare del contratto di locazione, e specificando di avere trovato altro acquirente all'affitto molto vantaggioso. A seguito di ciò la signora incassa ulteriormente altre 4 mensilità spedite a mezzo vaglia postale e regolarmente incassati facendo sapere, sempre tramite avvocato di avere incassato gli importi come anticipo dei maggiori danni subiti dalla stessa. All'uteriore invio di altre 2 mensilità, sempre tramite vaglia postale, questa volta ritornato al mittente e non icassato, la propritaria fa sapere che adirà alle vie legali per lo sgombero coatto dell'immobile. La domanda è tutto questo è corretto e cosa fare in questi casi. Vi ringrazio per la cortesia e per la consulenza che potrete darmi.
 

maidealista

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Dal C.C. :
Art. 1614 Morte dell'inquilino.. Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.[II]. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Dalla L. 392/78 :
Art.6. (Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto.

L'abituale convivenza con il conduttore defunto va accertata alla data del decesso di costui, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell'alloggio locato dopo la morte del dante causa, poiché la successione mortis causa nel contratto di locazione è fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all'atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi (Cass. 1/8/2000, n. 10034). Se però il conduttore muore senza lasciare eredi conviventi o altri aventi diritto a succedere nella locazione ai sensi della citata norma, il contratto si estingue per il venir meno di una delle parti (Pret. Salerno, 30/11/1984). In seguito all'entrata in vigore della L. 27/7/1978, n. 392, che all'art. 6 ha compiutamente e direttamente disciplinato -relativamente agli immobili ad uso abitativo- la materia della successione nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore, deve ritenersi abrogata la diversa disciplina prevista al riguardo dall'art. 1614 c.c. (Cass. 23/11/1990, n. 11328).
morte del conduttore - locazione abitativa - Forum di Finanzaonline.com
:daccordo:
 

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