Ennio Alessandro Rossi

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SENTENZA N. 25450 DEL 16 DICEMBRE 2010

LOCAZIONE – IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO – VIGENZA DELLA LEGGE N. 431 DEL 1998 – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI

In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare.

Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto.
 

Ralemani

Nuovo Iscritto
In tutti gli interventi, peraltro molto utili, relativi a questa "discussione" non trovo la risposta che cerco. Se il Conduttore non intende far valere il diritto di prelazione, se ne deve andare o può restare dentro, obbligando il Proprietario a vendere l’appartamento come “occupato” e quindi necessariamente svalutato? Grazie.
Robi
 

maidealista

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O esercita il diritto di prelazione o se ne deve andare...

Dalla L. 431/98 :
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1 Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
…..omissis….
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

:daccordo:
 

raflomb

Membro Assiduo
“nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e di alienazione a terzi, successivamente alla intimazione della disdetta da parte del locatore, dell’immobile locato in tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente , l’immobile condotto in locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella disdetta, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare 8 giustificando con tale intezione la propria opposizione alla rinnovazione del contratto alla scadenza). Il diritto di prelazione de di riscatto, pertanto, qualora la disdetta sia immotivata, derivando da tale circostanza – accertato che la disdetta è stata, illegittimamente, intimata per la prima scadenza – unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto“.
 

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