carlo84

Nuovo Iscritto
Il proprietario di locali adibiti ad autolavaggio ha ceduto la proprietà al figlio.
Quest'ultimo vuole ora annullare o quantomeno modificare il contratto di locazione di anni 6+6 inserendo clausole verosimilmente a lui più vantaggiose. Il locatario non vuole che al contratto vengano apportate modifiche di alcun genere. Quale sono le procedure? Cosa può essere richiesto e comunque quali formalità vanno osservate essendo cambiata la proprietà? Grazie Carla
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Dalla L. 392/78 :
Art.36. (Sublocazione e cessione del contratto di locazione). Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

Il contratto in essere prosegue, sarà opportuno registrare la cessione di contratto tra inquilini col Mod. F23, codice 110T, versamento di € 67,00.
Auguri :fiore:
 

carlo84

Nuovo Iscritto
Chiedo scusa non ho ben capito. Il nuovo propietario (figlio) vuole modificare il contratto a suo tempo stipulato tra il vecchio proprietario (padre) ed il conduttore, stilandone uno nuovo con modifiche che potrebbere essere di suo interesse. Può farlo o il contratto continua ad essere valido con tutte le clausole preesistenti? I conduttore ha degli obblighi o è sufficiente che continui regolarmente a pagare il canone a suo tempo concordato? La modifica all'agenzia delle entrate per il cambio della proprietà( da padre a figlio ) è dovuto solo dall'attuale proprietario ( il figlio) o il conduttore deve contribuire? Qualora il proprietario chiedesse la disponibilità dei locali prima della scadenza dei 6 anni, il conduttore è tenuto ad ottemperare ( ed in che modo) o può opporsi chiedendo il rispetto di quanto a suo tempo pattuito? Grazie Carla
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Scusa, avevo interpretato male la domanda. Il contratto è modificabile solo con l' assenso del conduttore, che può rifiutarsi.
Unico suo obbligo è il pagare i canoni pattuiti. Eventuali disdette possono essere comunicate solo con preavviso di un anno sulle scadenze contrattuali dei 6 anni (o dei 12 anni). Il conduttore non è coinvolto nella eventuale registrazione del cambio di proprietario.
Auguri :fiore:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il nuovo propietario (figlio) non può modificare ( salvo ilconsenso del conduttore) il contratto originario redatto dal padre ed il conduttore.

La modifica all'agenzia delle entrate per il cambio della proprietà è atto estraneo al conduttore.
Il proprietario puo' recedere alla prima scadenza solo per determinati motivi ed in tal caso il rilascio sarà subordinato al pagamento di una indennità
---------
appendice dei motivi ( sintesi)
Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazionedel contratto alla prima scadenza di cui all'articolo prece-dente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linearetta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo gradoin linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, omissis;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completorestauro, omissis..;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal
caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, omissis...
..... Il locatore può altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore,.....
... il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.
 

raflomb

Membro Assiduo
La questione è più semplice di quanto si possa pensaree: il figlio divenuto nuovo proprietario dell'immobile adibito ad autolavaggio, ove il padre intenda cedergli il contratto di affitto, subentra nel medesimo con gli stessi diritti e doveri stabiliti contrattualmente, dal che ne consegue che nessuna modifica può apportare senza l'espresso consenso del conduttore. Tutto qui!
 

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