Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Salve a tutti, da novembre 2012 mia figlia frequenta un Biennio Sperimentale al Conservatorio ed ha affittato una stanza di un appartamento che divide con un'altra ragazza, anch'essa affittuaria di una stanza nel medesimo appartamento. Poichè mia figlia non ha reddito noi genitori provvediamo a tutte le sue spese. Il proprietario, nel contratto di affitto di natura transitorio annuale senza tacito rinnovo, ha optato per la cedolare secca. La domanda: a livello fiscale posso portare in detrazione o, comunque, recuperare qualcosa sulle spese di affitto che regolarmente inviamo tramite bonifico al proprietario? Nel caso positivo potreste indicarmi come procedere? Grazie a tutti
 
J

JERRY48

Ospite
Anche i corsi dei Conservatori (3+2) sono considerati come universitari.
Quindi per gli studenti universitari c'è la possibilità di detrarre le spese di affitto camera, ma avendo due importanti requisiti:
1) essere distanti dalla sede universitaria non meno di 100 Km.
2) ed il Comune di residenza in una provincia diversa da quella dell'Università

Quindi conservare le ricevute dell'affitto e l'importo portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ex art. 15, comma 1, lett. i–sexies) del TUIR, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi.
Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.
L’importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti.
Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, regolarmente registrati (qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla legge n. 431/98 anche se non espressamente menzionata);
- l’art. 1 comma 208 della legge n. 244/2007 ha ampliato la detrazione prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche i contratti di ospitalità nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- ubicazione dell’università rispetto al Comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l’università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla Circolare 04/04/2008 n. 34, paragrafo 8.4), sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3);
- ubicazione dell’unità immobiliare rispetto all’università: la detrazione compete a condizione che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.
- all'effettivo pagamento dei canoni.
 

Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie carloalberto e nemesis. Infatti ho omesso alcuni dati, e cioè: la città sede universitaria è distante circa 190 km. dalla residenza e la camera in affitto si trova in un appartamento nella stessa città sede del Conservatorio. Ringrazio delle informazioni come sempre chiare ed esaustive. Cordialità
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nemesis e altri Esperti di Propit. Mi piace spulciare in quesiti che non mi riguardano e senza esperienza in materia...sempre alla ricerca di qualche punto"storto". Qual è la ratio che spinge il "LEGISLATORE" (m.....) a indicare la limitazione di 100 Km. per il riconoscimento IRPEF ai genitori che pagano il canone ai figli studenti in altra città??? Credo che sia la solita che è quella di dare per certo speculazioni indebite,essendo considerati gli italiani dai "nobili e onestissimi giuristi in parlamento" un popolo di furbi...di ladri...di evasori...ecc...ra Ma se anche ci fossero pochi km.tri dalla abitazione paterna e per mille e più ragioni logistiche, fisiche, psichiche e altro si decidesse di affrontare tale spesa a fronte di un esborso certo e
documentato che di fatto riduce il ,non solo mio, famoso "REDDITO NETTO SPENDIBILE", perchè non riconoscerlo anche in questa situazione?? Perchè sì alla famiglia a 101 Km. e no a quella a 47,899 ???.
Non si determinerebbe una disparità??? Mi chiarite per favore dove sbaglio?? O, in caso contrario, possiamo annoverare anche questa disposizione fra le, non solo mie, famose "STORTURE LEGISLATIVE"???.
Grazie mille e alla prossima. P.De Iuliis
 

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