StLegaleDeValeriRoma

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Professionista
La problematica in tema di contratti di locazione non registrati relativa alla loro validità è stata rinviata alle Sezioni unite, la posizione (Cass. civ. 16089/2013) per cui si riteneva che "la mancata registrazione del contratto di locazione non determinasse nullità, in quanto, nonostante l’indubbio risalto dato dalla Legge 431/1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto, atteso che l’art. 1, c. 4 della legge richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta, e non anche la registrazione, sicché un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio" deve ritenersi superata secondo i giudici della III sezione come disposto con l'ordinanza del 3 gennaio 2014 n. 37.

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'ardua sentenza.... che condividerò quanto a commenti con i lettori di propit.it non appena pubblicata.

Buone locazioni registrate a tutti voi ! ;)
 
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condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Gentile Avvocato, seguirò con interesse l'evolversi della situazione, anche se non sono inquilino ne locatore.
 
U

User_44116

Ospite
La solita storia all'italiana di .... complicare per forza le cose semplici!!
Egregio Avvocato, mi corregga se sbaglio, io credo che un contratto stipulato per iscritto debba ritenersi perfettamente valido e vincolante a tutti gli effetti per le parti che lo hanno sottoscritto; la mancata registrazione dovrebbe invece riguardare solo ed esclusivamente l'aspetto fiscale, cioè evasione dell'mposta di registro prevista.
Perchè, addirittura la Suprema Corte, crea tanti problemi e cavilli incomprensibili ai comuni mortali?
Cordiali saluti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la posizione (Cass. civ. 16089/2013)
Quella sentenza non è del 2013, ma del 2003.
La cosa non è di poco conto, dato che successivamente a quella sentenza il legislatore con l'art. 1, comma 346 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha espressamente previsto la sanzione della nullità per i contratti di locazione non registrati. Quindi, quod nullum est, nullum producit effectum.

credo che un contratto stipulato per iscritto debba ritenersi perfettamente valido e vincolante a tutti gli effetti per le parti che lo hanno sottoscritto
Se non è contrario a norme imperative.
E la norma della L.F. 2005 eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ex art. 1418 c.c.
 
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effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
...ma ci mancherebbe che fossero NULLI

una cosa è un contratto (accordo).... un'altra è la registrazione che serve , oltre a renderlo "pubblico", a farlo conoscere al fisco in modo "diretto" (è sempre obbligatorio denunciare le locazioni...anche per contratti non registrati)

ma il punto è che non si potrebbero più stipulare contratti (in Italia) che non hanno le caratteristiche di registrazione (attulamente l'obbligo NON c'è)
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Confermo che la sentenza richiamata nella discussione non è ovviamente del 2013 ma del 2003, errore di battitura.
Preciso per gli interessati trattarsi di Cass. civ. sezione III, 27 ottobre 2003 n. 16089.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Quella sentenza non è del 2013, ma del 2003.
La cosa non è di poco conto, dato che successivamente a quella sentenza il legislatore con l'art. 1, comma 346 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha espressamente previsto la sanzione della nullità per i contratti di locazione non registrati. Quindi, quod nullum est, nullum producit effectum.

Se non è contrario a norme imperative.
E la norma della L.F. 2005 eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ex art. 1418 c.c.
Tutto bene Nemesis. Se è nullo non produce effetti...ma se non produce effetti, e sono d'accordo che non li debba produrre, non deve neanche riconoscere il diritto all'inquilino di restare nell'alloggio alle condizioni capestro imposte, credo, dalla stessa legge o da un'altra successiva. In altre parole, se il contratto non registrato è nullo, l'inquilino deve lasciare subito l'alloggio per non incorrere nell'occupazione abusiva. Ma siamo in Italia, la famosa culla del diritto, dove il legislatore non rispetta le più elementari norme sui diritti naturali dei cittadini, in primo luogo sulla libertà individuale di attuare accordi reciproci facoltativi diversi dalle legge o dagli usi, quando siano di modesto valore. Sto pensando, fra le tante, alla Raccomandata a mano esplicitamente vietata su alcune comunicazioni fra locatori e locatari. In materia di locazioni non si concede una sia pur piccola par condicio fra il locatore e il fisco che spesso lo sottopone ad angherie di vario genere e intensità. Chiudo con tanti saluti. Quiproquo.
 

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