Fregata

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, vivo in un piccolo stabile, 3 piani, quasi deserto. Un proprietario ha 560 mm. ma si disinteressa totalmente della sua proprietà e quindi le sue case, lui non vive nello stabile , sono vuote.
rimaniamo altri 3 proprietari. Ora la casa necessita di lavori, ma costui se ne frega.
un condomino-proprietario fa le veci di amministratore, ma senza alcun successo.
Mi sono rivolta anche al comune per problemi di sanità, ma anche lì è stato un buco nell'acqua.
cosa posso fare? vi ringrazio se vorrete darmi un aiuto
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se vi sono reali urgenze per lavori che incidono sulla sicurezza di persone o cose avete 2 alternative:

1-convocate assemblea con raccomandata RR 10/15 gg. prima della riunione indicabndo gli argomenti in discussione. Discutete se e quali lavori fare e votate la delibera. Se non si presenta spedite verbale della seduta con le decisioni assunte e attendete 30/40 gg. dalla spedizione del verbale.
Se non impugna procedete seguendo tutte le altre prescrizioni in tema di manutenzioni straordinarie.

2-ricorrete direttamente ad un Giudice che imponga i lavori.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
andrebbe chiarito che dato che il soggetto assente detiene la maggioranza dei millesimi 560 mil
nel caso 1 prospettato .......l'assemblea non sarebbe legalmente costituita in prima convocazione.
Si raggiunge lo scopo SOLO con assemblea in seconda convocazione !!!!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nel caso 1 prospettato .......l'assemblea non sarebbe legalmente costituita in prima convocazione.
Appunto per questo era stato scritto "se non impugna" (nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di comunicazione della deliberazione all'assente), dato che la deliberazione non è nulla, ma è annullabile.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Appunto per questo era stato scritto "se non impugna" (nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di comunicazione della deliberazione all'assente), dato che la deliberazione non è nulla, ma è annullabile.
con questo cosa vorresti dire:
se nei impugna entro i termini, la deliberazione è legittima anche se l'assemblea non è regolarmente convocata ?
Ergo non essendo regolarmente convocata, anche le sue decisioni non sono legittime.

poi vi è un altro aspetto di rilevo, proprio in virtù di questo
Mi sono rivolta anche al comune per problemi di sanità,
è applicabile sopratutto il 1136 comma 3 (cif. 1120 comma 2 numero 1) ) > che porta proprio alla seconda convocazione

segue 1120 comma 2 numero 1)
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
con questo cosa vorresti dire:
se nei impugna entro i termini, la deliberazione è legittima anche se l'assemblea non è regolarmente convocata ?
Le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, annullabili (e non nulle), se non impugnate ex art. 1137 c.c. (nei termini previsti) sono perfettamente valide e obbligatorie per tutti i condomini.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Un attimo!
Vuoi dire se l'assemblea delibera contravvenendo alle disposizioni dell'art. 1136 commi 1 e 2 .........e se nessuno impugna la decisione, la stessa è legittimamente presa.
Anche se assunta contravvenendo ai commi indicati ??
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ok, allora mettiamola in questi termini:
considerato che le decisioni in prima convocazione sarebbero comunque annullabili se impugnate entro i termini previsti.
La soluzione infallibile sarebbe un'assemblea in seconda convocazione !
 
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