Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Piu' volte in questo forum abbiamo ammonito del rischio di cedere immobili per mere ragioni fiscali raccomandando al contrario che le quote di comproprietà siano rispettose del reale apporto di ricchezza anche valutata in natura ( es. il lavoro della moglie casalinga che pure ha una pregevole valenza ) apportata da ognuno

Il caso rappresentato nella sentenza (allegata ) del Tribunale di Brindisi del 26.5.14 dimostra l'assunto pur a prescindere dai risvolti umani che il caso evidenzia .
Un marito donava l'immobile alla moglie per mere ragioni fiscali . Scoperto il tradimento di questa (non privo di ragioni umanitarie se come dipinto dalla stessa, l'ex corrispondeva ad un energumeno privo di cervello) lo stesso reclamava per ingratitudine la restituzione dell' immobile donato . Il Tribunale negava la richiesta
( come dire : "cornuto e mazziato" )
 

Allegati

  • Marito dona immobile alla moglie per ragioni fiscali e poi lo rivuole indietro .pdf
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pierkest

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Penso che sia normale. Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l'atto di donazione.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
.........Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti.

Non è proprio cosi'. La donazione è revocabile per mutuo consenso ed in altri due casi . La prima è la revocazione per ingratitudine a norma dell'art. 802 c.c., la cui la domanda deve essere proposta, dal donante o dai suoi eredi, entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che legittima la revocazione.
La seconda è la revocazione per sopravvenienza di figli a norma dell'art. 803 c.c. In tal caso l'azione deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo, o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, oppure dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Se la donazione (per ingratitudine o per sopravvenienza di figli) è stata revocata, il donatario deve restituire i beni in natura, se esistenti, e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda. Qualora il donatario abbia venduto i beni, deve restituirne il valore e i relativi frutti, a partire dal giorno della domanda.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
In tal caso l'azione deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo, o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, oppure dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale
In tutta la legislazione, i riferimenti ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con riferimenti ai "figli", sono stati sostituiti. Salvo l'utilizzo delle denominazioni di
"figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative.
Pertanto, in seguito alla sostituzione introdotta dal D. Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7/2/2014, l'art. 804 del codice civile così recita:
"L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente".

Segnalo inoltre che ex art. 805 c.c. "non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio".
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Io ci aggiungerei anche un altro caso di revoca della donazione. E' il caso dell'imprenditore, già in stato di evidente dissesto finanziario, che dona ( almeno formalmente) al coniuge, con il quale esiste il regime di separazione dei beni, oppure ad un figlio o ad un altro parente o ad un prestanome, una gran fetta del suo patrimonio, creando pregiudizio per i diritti dei creditori.
Se l'imprenditore viene dichiarato fallito entro un certo lasso di tempo dalla donazione, é applicabile l'azione revocatoria,
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se l'imprenditore viene dichiarato fallito entro un certo lasso di tempo dalla donazione, é applicabile l'azione revocatoria
Sì, e v'è anche un altro caso di revocatoria: quella ordinaria (che trae origine dall'actio pauliana del diritto romano), ex art. 2901 e segg. c.c.
Però si stavano esaminando le ipotesi di revoca della donazione da parte del donante o dei suoi eredi.
 

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