lanati

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Buon giorno a Tutti,

il nostro Amministratore non ha convocato una Sorella-comproprietaria all'Assemblea; la stessa a denunciato il Condominio per l'omissione e il Giudice ha annullato la delibera relativa all'Assemblea in oggetto e condannato il Condominio a risarcire e pagare le spese.

L'Amministratore non ha convocato "appositamente" la comproprietaria perché Condòmina avversa, a differenza della Sorella convocata della quale ha utilizzato i millesimi per godere della maggioranza di parte...

Il Condominio non è stato informato, né della denuncia né della sentenza avversa, è stata la Sorella non convocata ad informarci... dopo la pronuncia della sentenza.

Il comportamento tenuto dall'Amministratore è da ritenersi grave ? Di cosa può essere passibile?
Ora, le spese non dovrebbe pagarle l'Amministratore visto che la scelta consapevole è stata solo sua ?

Come dovrebbe comportarsi il Condominio?

Grazie molte.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la "sorella" era parte avversa l'amministratore avrebbe agito correttamente e il Giudice dovrebbe essere mandato a svolgere lavori manuali a lui più consoni.

Ma sorge il dubbio di resoconto parziale ed impreciso...spiega il tutto per filo e per segno se vuoi risposta competente.
 
O

Ollj

Ospite
L'amministratore ha commesso un errore procedurale: andava convocata anche la controparte che, se pur non potendo deliberare al riguardo, manteneva integro il diritto di partecipare all'Assemblea.
Ritengo che tale errore, sommato all'ulteriore superficialità quanto (mancata informativa all'Assemblea circa l'impugnativa del deliberato e conseguente mancata costituzione nel procedimento, quantomeno al fine d'addivenire alla conciliazione obbligatoria) dimostri la colpa professionale dell'amministratore; legittimo chiedere conto di quanto occorso e pretendere il rimborso delle spese di lite affrontate dal Condominio.
Quanto al resto, starà a Voi valutare se tal professionista sia o meno ancora degno della vostra fiducia ed eventualmente disporne la revoca; infatti nel caso oggetto del quesito non ricorre l'ipotesi di cui all'art.1131 ultimo comma (mancata convocazione in presenza di materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore)
 
O

Ollj

Ospite
Il ragionamento fatto dal Giudice può essere questo:
- due parti confliggenti su comproprietà pro indiviso
- stante il conflitto di interessi in giocoa, mancata certezza che, messo a conoscenza uno dei comproprietari, anche l'altro fosse stato informato (Cassazione 1830/2000 "Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia")
Ciò anche alla luce della modifica lessicale apportata dal legislatore con la riforma del 2012:
"L'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", modifica che a mio avviso amplia notevolmente l'obbligo dell'amministratore.
 
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lanati

Membro Attivo
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Meraviglioso... "disponibili anche nei Festivi"

Grazie a Tutti, ciao Dimaraz incontrato altre volte...
Stante la Legge 220 nessuna delle Sorelle avrebbe dovuto partecipare, anche se correttamente invitate, perché nessuna avrebbe ricevuto delega dall'altra...
L'Amministratore non si sta comportando correttamente: ha invitato solo quella sorella, anche l'anno successivo, per godere di 41 millesimi di favore, per farsi approvare rendiconti e quant'altro non a norma di Legge e con "errori contabili" macroscopici...
da non conoscenza dei principi contabili...
Ovviamente oggi siamo al giro di boa: vorremmo chiedere al Giudice la revoca...
Grazie. Buona serata.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Meraviglioso... "disponibili anche nei Festivi"

Grazie a Tutti, ciao Dimaraz incontrato altre volte...
Stante la Legge 220 nessuna delle Sorelle avrebbe dovuto partecipare, anche se correttamente invitate, perché nessuna avrebbe ricevuto delega dall'altra...
L'Amministratore non si sta comportando correttamente: ha invitato solo quella sorella, anche l'anno successivo, per godere di 41 millesimi di favore, per farsi approvare rendiconti e quant'altro non a norma di Legge e con "errori contabili" macroscopici...
da non conoscenza dei principi contabili...
Ovviamente oggi siamo al giro di boa: vorremmo chiedere al Giudice la revoca...
Grazie. Buona serata.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Meraviglioso... "disponibili anche nei Festivi"

Grazie a Tutti, ciao Dimaraz incontrato altre volte....

Ciao Lanati...c'era una vocina che mi tormentava con "lontani" ricordi.

La stessa vocina che mi metteva dubbi su una descrizione ambigua...piccola verifica nell'altro "lido di pivelli" e recuperato il resoconto completo.

Intanto ho visto che qualche mente ottusa dell'universo parallelo ti ha servito la consueta risposta sballata.

Dal telefono è frustrante quindi ti "sparo" alcune considerazioni a raffica:
1-non è necessaria "delega" perché uno dei due comproprietari partecipi in rappresentanza degli altri "comunisti"
2-la convocazione andava spedita ad entrambe le proprietarie (sorelle comuniste) salvo che fosse ipotizzabile che l'avviso ad una rendesse nota la cosa anche all'altra.
3-spieghi che il Giudice ha annullato l'assemblea per vizio di convocazione, ergo sono annullate tutte le delibere (votazioni) prese... quindi sia approvazione bilanci che nomina/conferma amministratore.
3-il vostro amministratore resta comunque in carica in regime di prorogatio imperii

Per il resto valide le considerazioni di Olly. As usual.
 

lanati

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Dimaraz,
Intanto chiediamo la revoca anche per recidiva, poi per una serie di errori contabili, segnalati e non corretti...
Figurati che non ha effettuato le letture dei consumi acqua individuali e l'esercizio è terminato il 30 aprile..
Buona notte, alla prossima.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Buondì...dal pc è decisamente più pratico.
Mi son "ripassato" un po' la "telenovela" che avevi esposto nel corso del tempo...altro che "soap-opera". Pensavo che foste giunti ad una soluzione ma a quanto pare siete sempre in stallo.

Non avete necessità di "scuse o cause" per una revoca che ora nemmeno necessita visto che un Giudice ha annulato la delibera di riconferma...ma per il citato "prorogatio imperii" è imperativo che voi troviate un nuovo amministratore e raccogliate sufficenti voti (teste+millesimi) per una valida nomina.

Visti i sospetti di "malagestione" ...non dovete indugiare!!!

Al conferimento dell' incarico sarà opportuno che facciate "revisionare" la congruità della contabilità precedente e nel caso valutare la possibilità di azione contro il precedente per recuperare l' eventuale maltolto o il danno subito.
 
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