U

User_57027

Ospite
Gentili componenti del forum
Per una mia scelta personale e difficile, ho chiesto a mio padre di non essere menzionato nel testamento olografo da lui redatto.
Vi chiedo:
1) la non menzione mi configura automaticamente come non chiamato all' eredita o al legato?
2) sono quindi esentato dalle formalita' che prevede la legge in merito alla rinuncia? (cioe' comunicazione di rinuncia presso la cancelleria del tribunale nel caso di eredita' oppure atto pubblico nel caso di legato).?
 
U

User_29045

Ospite
E' comunque tuo diritto esigere la quota legittima, trattandosi di tuo padre.

Puoi, però, scegliere di non esercitare tale diritto.

Corrreggetemi se sbaglio. Grazie.
 
U

User_29045

Ospite
l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di accettazione dell’eredità

==> DOPO 10 ANNI non potrai più esercitare l'azione di riduzione, che consisterebbe nell'esigere la quota a te spettante per legge in qualità di figlio.
 
U

User_57027

Ospite
Ok grazie 1000.
Sarei in pratica un pretermesso per scelta, come cioe' se non fossi mai stato chiamato a succedere, salvo facolta' di azione di riduzione con prescrizione decennale.
Saluti e grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
oppure atto pubblico nel caso di legato
Non occorre un atto pubblico per rinunciare a un legato.
Sarei in pratica un pretermesso per scelta, come cioe' se non fossi mai stato chiamato a succedere, salvo facolta' di azione di riduzione con prescrizione decennale.
Infatti. Non saresti chiamato all'eredità, e quindi non avresti nemmeno il potere di rinunciarvi. Potresti solamente rinunciare a esperire l’azione di riduzione, prestando così acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
 
U

User_57027

Ospite
Non occorre un atto pubblico per rinunciare a un legato
Come si rinuncia ad un legato?
E' un' annosa questione a quanto pare.
Sul sito altelex riporto testualmente:

Infine la rinuncia al legato, ai fini della sua validità, deve essere manifestata in modo univoco, poiché l'acquisto è già avvenuto ipso iure al momento di apertura della successione. Dunque atto pubblico, scrittura privata per alcuni autori, mentre per altri non è necessaria la forma scritta.
Un notaio mi ha confermato questo
Nemesia, tu cosa sostieni invece?
 

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