titina

Membro Ordinario
Salve a tutti, spero di essere chiara per poter ricevere risposte in merito. E' stato rifatto il manto di asfalto e posizionata la barra automatica per il divieto di transito e di parcheggio ai non residenti, al viale privato e senza uscita, che da' l'accesso a piedi e con auto ai 4 fabbricati diversi in forme e numero di abitazioni. Nel fabbricato in cui abito ci sono 16 appartamenti di varie grandezze e quadrature, e 1laboratorio artigianale da cui hanno accesso dal viale, e 3 negozi commerciali a fronte strada che non hanno accesso dal viale. Le mie domande sono:

1)con quale criterio e come si fa a stabilire la quota da pagare per ogni fabbricato?
2)una volta stabilito la quota di ogni fabbricato, a chi compete la somma da pagare? (proprietario, o inquilino)
3)i commercianti proprietari/inquilini che siano, possono esonerarsi dal pagamento visto che non hanno l'accesso dal viale?
4)proprietari/inquilini che non hanno auto sono esonerati dal pagamento?
5)sono proprietaria della casa in cui abito e vivo, ed occupo (come inquilina del laboratorio artigianale), quante quote mi competono?
Vi ringrazio anticipatamente, ma gli amministratori attuali dei fabbricati, non hanno saputo ancora dare risposta. Grazie
 

ergobbo

Membro Attivo
Letta così, sembrerebbe di trovarsi di fronte a un supercondominio...
Se è così e non ci sono norme regolamentari:

1)con quale criterio e come si fa a stabilire la quota da pagare per ogni fabbricato?

Per millesimi di supercondominio di ogni condomino. Non pagano i fabbricati, ma i proprietari degli immobili.

2)una volta stabilito la quota di ogni fabbricato, a chi compete la somma da pagare? (proprietario, o inquilino)

Al proprietario, appunto...

3)i commercianti proprietari/inquilini che siano, possono esonerarsi dal pagamento visto che non hanno l'accesso dal viale?

Difficile dare una risposta definitiva senza avere l'immagine del condominio, ma a occhio e croce no. Si paga infatti non per l'uso, ma per l'uso potenziale. Anche se non lo usano nella realtà ma potrebbero usarlo, pagano ugualmente

4)proprietari/inquilini che non hanno auto sono esonerati dal pagamento?

No

5)sono proprietaria della casa in cui abito e vivo, ed occupo (come inquilina del laboratorio artigianale), quante quote mi competono?

Pagherai per i millesimi della casa.

Vi ringrazio anticipatamente, ma gli amministratori attuali dei fabbricati, non hanno saputo ancora dare risposta.

Cambiate amministratori


Ciao
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
A parer mio, le spese sostenute, manto stradale e sbarra, sono serviti in effetti a chi li utilizza. Quindi chi si serve della sbarra ed utilizza il viale asfaltato, deve contribuire alla spesa. Sono per esempio 10 gli utilizzatori, la spesa viene ripartita tra di loro, infatti coloro che li usano, lo fanno tutti allo stesso modo, a prescindere dalla metratura degli appartamenti. Del viale si servono allo stesso modo, sia il proprietario del monolocale, sia il proprietario dell'aooartamento di 150 metri.
 

Giancarlo Tesei

Nuovo Iscritto
La legge è chiara (e per questo i Tribunali sono pieni di cause):
Legge 27-07-1978, n. 392. Art. 9 - Oneri accessori.
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.

Molto interessante è questo vecchio articolo del Corriere:
SPESE DI CASA, ECCO COME DIVIDERLE TRA PROPRIETARI E INQUILINI

Quindi le spese per il rifacimento del vialetto sono a carico di quei proprietari che lo usano o che hanno la possibilità di utilizzarlo, sia che abbiano o meno un'auto o la bicicletta o il motorino.

Per la suddivisione della spesa l'Amministratore la ripartirà in base alle quote millesimali di ogni appartamento ridefinendole percentualmente in relazione al numero dei condòmini interessati e coinvolti.

Se lei occupa il fondo-laboratorio come inquilina non paga nulla e se il fondo è suo ma non ha accesso al vialetto non paga nulla lo stesso.
Attenzione però, è scritto chiaramente da qualche parte che questo bene comune è escluso dalla sua proprietà?
In genere nell'elaborato planimetrico di complessi edilizi costituiti da più corpi di fabbrica, o nei supercondomini (e quindi nei contratti di compravendita) è riportato "....con diritti sul b.c.n.c. ....".
Controlli bene.
Giancarlo
 

ergobbo

Membro Attivo
E' stato rifatto il manto di asfalto e posizionata la barra automatica per il divieto di transito e di parcheggio ai non residenti,

Si tratta nel primo caso di una spesa straordinaria di conservazione del bene comune, e quindi compete a tutti i proprietari senza distinzione. Diverso sarebbe stato se fosse stata una spesa d'uso o di ordinaria manutenzione...

nel secondo caso siamo di fronte a una innovazione (mi pare di capire che prima la barra non c'èra). Se nessuno si è "chiamato fuori" in base all'art. 1121, pagano tutti i condomini.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
non so , ci sono molti anziani (proprietari) che non scendono più da casa per malattia, sono esonerati? grazie
No, non sono esonerati. In un post precedente è stato detto che non si paga in base all'uso della cosa comune, bensì in base all'uso potenziale che si può fare della cosa. E' un criterio di massima che occorre tenere presente sempre e si applica ad una infinità di casi. Ad esempio il condomino che non usa l'ascensore e preferisce fare le scale paga ugualmente tutte le spese relative all'ascensore che non usa (non lo usa perchè non vuole, ma potrebbe usarlo). Non importa che un condomino abbia o meno l'auto (se non l'ha oggi potrebbe averla domani), se il vialetto è comune e tutti hanno la possibilità di accedervi, pagano tutti ecc. ecc.
Se esiste una tabella millesimale relativa ai beni comuni ai vari fabbricati questa deve essere applicata, altrimenti sarebbe bene dotarsene. Nel vostro caso, se non specificato nel regolamento di condominio o negli atti di acquisto che dalla proprietà del vialetto (e di conseguenza anche la sbarra che lo chiude) sono esclusi i negozi con accesso diretto dalla strada pubblica, anche questi parteciperanno alla spesa. E come già detto, tenuti al pagamento sono i proprietari.
 

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