Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Con l’ avvenuta conversione in legge del DL 40/2010 si apre la possibilità per gli Utenti di eseguire lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria senza dover effettuare alcuna Denuncia Inizio Attività (c.d. D.I.A.)

Il Decreto in analisi ha modificato come in seguito illustrato l’articolo 6 del Testo Unico Edilizia ( Dpr 380/2001). Il provvedimento convertito in legge (rispetto al Decreto) prevede l' imposizione generalizzata della norma a tutte le Regioni Italiane e l'aggiunta, per le opere di straordinaria manutenzione , dell' obbligo di allegazione di una relazione tecnica ed elaborati redatti e sottoscritti da un ingegnere, architetto o geometra .

LA NUOVA NORMATIVA TROVA APPLICAZIONE A CONDIZIONE :
1-Che le opere non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, aumento delle volumetrie, delle superfici e non devono riguardare parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne etc.).
2-Che siano rispettate le normative speciali in materia di antisismica, di sicurezza, di antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, di beni culturali e paesaggio.
3-Che venga rilasciato il certificato di prevenzione incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ovviamente per le sole attività che ne sono soggette) “in via ordinaria con l’esame a vista”

LA LIBERALIZZAZIONE RIGUARDA :
a) gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi appendice)
b) gli interventi di manutenzione straordinaria (vedi appendice) ;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (non sono ammesse rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio) ;
d) le strutture temporanee per la ricerca nel sottosuolo,
e) le strutture per movimenti terra connessi ad attività agricolo pastorale e impianti idraulico agrari
f) le opere strutturali connesse ad esigenze temporanee da rimuovere entro 90 giorni dal cessare della necessità (quindi via libere alle strutture temporanee c.d. precarie );
g) le serre mobili stagionali non in muratura, funzionali all'attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) l’utente può preventivamente ( in luogo della pratica cartacea) comunicare telematicamente al Comune la tipologia dell’intervento e le altre informazioni obbligatorie previste dalle normative speciali ed anche , nel caso della manutenzione straordinaria, i dati dell’impresa che eseguirà i lavori.

Per gli interventi di cui alla lettera b), la legge di conversione ha previsto in aggiunta l'obbligo di allegare alla comunicazione di cui sopra ,una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato

Appendice : Art. 3 TU dpr 380/2001
Definizioni degli interventi edilizi (ex Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
 

missi

Nuovo Iscritto
abito in provincia di alessandria, per fare un muro di recinzione (prima vi era una rete) alto 1 metro e 40 a confine di circa 30 metri, il mio comune ha preteso la DIA, il geometra mi ha detto che non tutti i comuni sono esentati, ogni comune puo fare come crede, è vero quanto mi ha detto?
 

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