Simo776

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno,
scrivo in questo forum per chiedere informazioni e consigli, ringraziando anticipatamente coloro che vorranno aiutarmi con chiarimenti riguardo alla mia situazione.
Abito con mia moglie in una porzione di cascina, una volta probabilmente era un grosso sito agricolo, ora divisa in tre parti abitative; per arrivare davanti al mio cancello bisogna entrare in un cortile e seguire una piccola strada sterrata. Premetto, questa strada non è mia ma del mio vicino, l’ultimo pezzo passa davanti alla mia abitazione e li vi finisce.
Purtroppo non andiamo d’accordo con questo signore, per motivi che non starò qui a spiegare; abbiamo chiesto più volte se ci vendeva questo pezzo di strada ed ha sempre rifiutato, abbiamo anche fatto una ricerca storica ma purtroppo i mappali arrivano fino ad una certa data e non si riesce a venirne a capo.
I problemi sono questi: non possiamo assolutamente parcheggiare la macchina davanti al cancello (non ingombra nessuna proprietà del vicino perché passa solo davanti a casa nostra), anche i geometri che hanno visto la situazione si sono meravigliati perché non disturba nessuno. La strada non è asfaltata, è piena di buche, quando piove diventa un lago e non vi dico quando nevica.
Purtroppo nel cancello non possiamo portare più di una macchina per problemi logistici ed essendo due famiglie con bambini facciamo fatica con i passeggini soprattutto d’inverno.
Qualcuno dirà che la strada è sua e non possiamo farci niente, ma vi assicuro che le buche non vengono mai rattoppate, viene lasciata l’erba molto alta e non vi è illuminazione. Quando dobbiamo uscire che piove ci sporchiamo sempre di fango e vi assicuro che non è una bella situazione dover andare in ufficio o dal medico con le scarpe piene di melma.
Siamo andati più volte in comune ma ci è stato detto che la strada è privata e che quindi non è di loro competenza, lo stesso per i vigili urbani.
Visto che il vicino vuole tenersi la strada non potrebbe almeno tenerla in ordine?
Sinceramente non sappiamo più cosa fare.
Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
La vostra situazione sembrerebbe configurarsi in una servitù di passaggio:
esiste qualche accenno di questa servitù sull'atto notarile dell'acquisto della vostra abitazione?? Ci sarà pur scritto da qualche parte che per arrivare al vostro mappale si deve passare sul terreno di un altro........
 
J

JERRY48

Ospite
La legge (art. 1031 c.c.) ci dice che la servitù può essere costituita anche coattivamente (oltre che per accordo tra le parti).
Ciò sta a significare, che è lo stesso legislatore ad essersi reso conto che in determinati casi l’utilità per il fondo dominante non corrisponde solamente un modo per goderne meglio quanto piuttosto ad una vera e propria necessità per poterne usufruire.
L’esempio classico è quello della servitù coattiva di passaggio, vale a dire della necessità di dare un accesso alla pubblica via ad un fondo circondato da altri fondi di diversi proprietari che altrimenti non potrebbe essere raggiunto.
In tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.
Nel concetto di realizzazione di opere è da tempo concordemente inclusa la manutenzione (si vedano le sentenza della Corte di Cassazione n. 72 del 1976, n. 2255 del 1978, n. 949 del 1982).
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Appurato che esiste una servitù di passaggio per acquisto, usucapione o costituita con il frazionamento del lotto che ha generato le due proprietà confinanti: fondo servente, fondo dominante, che senso ha andare a cercare da dove deriva? Ritengo che, visto che il proprietario del suo sedime non provvede a manutenzionarla, forse perché non ne gode in prima persona, in sua vece, può intervenire colui che ha il diritto di transito. Egli deve tutelare il suo diritto senza apportare trasformazioni, sia sul tipo di fondo, sia sulla sua dimensione. Pertanto, ritengo che possa procedere alla ricarica di materiale idoneo ed alla sua manutenzione al solo scopo di poter usufruire del suo diritto.
A Jerry 48 vorrei far notare che la servitù di passaggio è obbligatoria per i soli terreni agricoli. Difatti il giudice impone la costituzione di una nuova servitù, se per usucapione è stata persa o riguarda terreni per i quali è difficile individuare la fascia della servitù o se varia di volta in volta, a titolo oneroso. Mentre in presenza si aree edificabili l'accesso non può essere imposto, ma la servitù di passaggio deve essere concordata ed acquistata dal proprietario del terreno attraversato. In alternativa ci si troverà in un lotto intercluso, quindi inaccessibile.
 
J

JERRY48

Ospite
A Jerry 48 vorrei far notare che la servitù di passaggio è obbligatoria per i soli terreni agricoli.

In una delle più recenti sentenze sull’argomento (una pronuncia del Tribunale di Teramo dell’aprile 2013) si legge:


Invero per quanto concerne la servitù coattiva, l'imposizione del passaggio a favore di un fondo, ancorché non intercluso del tutto, non postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., necessariamente la rispondenza della relativa domanda alle esigenze della agricoltura o dell'industria.


Se è vero infatti che tale requisito trascende generalmente gli interessi individuali, giustificando l'imposizione coattiva solo se sia rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, tuttavia non poteva prescindere dall'esigenza abitativa prevalente, cui il fondo dei ricorrenti era adibito nel contesto sociale e tecnico attuale, nel quale non può farsi a meno dell'uso del mezzo meccanico, anche ai fini di esigenze di carattere sanitario, specie alla luce della innovazione introdotta alla disciplina di cui all'art. 1052 c.c., comma 2, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1999 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7000 del 2001, n. 6590 del 11/11/1986).
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Per Jerry 48,
ho letto la sentenza, che non conoscevo e che non varia l'assunto dell'art. 1052, ma interviene con una discutibile eccezione a tutela della mobilità dei portatori di disabilità motive. Lascia perplesso che non si sia imposta l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio dove risiede il richiedente della servitù. Ma questa è un'altra storia che non interessa il caso in esame.
 

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