Il Custode

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Il paragone che segue rende molto bene l'idea.
Quale sarebbe stato l’esito della Rivoluzione francese se, invece di un solo motto universalmente riconosciuto e divulgato da tutti quanti ("libertà, uguaglianza, fratellanza"), alcune persone avessero iniziato ad utilizzarne altri, apparentemente simili, ma comunque differenti? Ad esempio, "autonomia, parità, solidarietà" o "indipendenza, uniformità, amicizia".

La risposta si suppone scontata: probabilmente la Bastiglia mai sarebbe stata presa, visto che sarebbero stati ben pochi i rivoluzionari a conoscere bene i veri ideali per i quali si combatteva.

In questi giorni, sta accadendo qualcosa di molto simile. Il riferimento è all'introduzione di un nuovo istituto giuridico che, nelle intenzioni di molti, dovrebbe rivoluzionare la giustizia civile italiana.

Ufficialmente la legge ed il Ministero della Giustizia chiamano questo strumento Mediazione Civile (abbreviazione di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Invece, chi non lo conosce bene oppure chi non vuole fargli pubblicità lo chiama in mille modi diversi, uno più fantasioso dell'altro e soprattutto tutti sbagliati e fuorvianti (conciliazione, mediazione conciliativa, media-conciliazione, media-mediazione, conciliazione obbligatoria, mediazione obbligatoria, ecc.).

I motivi alla base di questa straordinaria "inventiva linguistica" sono essenzialmente un paio. Da un lato, vi sono coloro che pretendono di parlare della mediazione civile senza aver neppure letto la norma che la disciplina (D.Lgs. 28/2010). Dall'altro, vi sono i contrari alla sua introduzione, i quali hanno tutto l'interesse a fare in modo che essa venga associata a nomi ridicoli e privi di attinenza allo scopo di farle perdere credibilità ed impedirne la diffusione.

Cosa accadrà adesso? Gli scenari possibili sono soltanto due. O la mediazione civile è destinata a fallire vittima del caos esistente (e quindi questa moderna Bastiglia mai potrà essere espugnata) oppure i nomi di fantasia si trasformeranno in boomerang e si ritorceranno contro chi li ha coniati. La “creatività terminologica” di costoro, infatti, è sintomo di scarsa preparazione giuridica, visto che in tutte le facoltà di Giurisprudenza si insegna a non utilizzare sinonimi e vocaboli similari quando si opera in un campo rigoroso quale è quello del diritto.

L'unico dato certo è che, già ora, le fondamenta della Bastiglia in questione sono piene di profonde crepe che si allargano ogni giorno di più. Non a caso, sono in tanti a ritenere che sia molto vicino il momento in cui la mediazione civile riuscirà a far crollare quelle poderose mura travolgendo tutti coloro che oggi, più o meno consapevolmente, remano contro l’introduzione di questo strumento

Fonte: Associazione VivInsieme
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
L'istituto della mediazione fallirà indipendentemente da come verrà chiamata perchè non è sulla forma che troverà degli ostacoli ma sulla sostanza. Lo spirito della legge è sicuramente buono ma così com'è strutturata è inapplicabile.
 

raflomb

Membro Assiduo
Molti dubbi sull'autorevolezza dei mediatori, ma non potrà fallire dal momento che per molte materie è posto come procedimento obbligatorio da seguire prima di poter approdare alla giustizia ordinaria.
I 4 mesi di tempo massimo previsti per questa fase preliminare potranno far si di far riflettere le parti contendenti e portare in molti casi a trovare delle soluzioni, non secondo giustizia in senso stretto, ma bensì a siglare delle transazioni.
La tendenza oggi è nella direzione di trovare degli accordi anzichè sottoporsi a lunghi e costosi procedimenti ordinari, per questo motivo potrà trovare un certo accoglimento.
Ciò non potrà certamente dissuadere coloro che tendono a volere tenere un comportamento dilatorio.
Come tutte le novità dovrà fare un po di rodaggio prima di entrare nelle abitudini.
 

franco tropea

Nuovo Iscritto
La possibilità di conciliare una vertenza è un sogno sia dell'avvocato che del magistrato e sotto il profilo deontologico o tipicamente normativo è un tentativo che nuoce alla celerità tanto auspicata della giustizia. Io, però, sia come avvocato, sia nell'esperienza avuta come GOA presso Sezione Stralcio, non ho avuto la fortuna, e come tanti operatori del sistema possono testimoniare, risultati positivi. Si contesta in primis l'obbligatorietà della mediazione ed inoltre la mancanza di previsione dell'assistenza di un esperto che possa consigliare la conciliazione, soprattutto nelle materie derivanti da successione ereditaria ed in altri campi abbastanza complessi.
 

raflomb

Membro Assiduo
dell'assistenza di un esperto che possa consigliare la conciliazione, soprattutto nelle materie derivanti da successione ereditaria ed in altri campi abbastanza complessi.
In altri campi complessi e diun certo valore come i diritti reali in genere.
Ma occorre osservare che quando ci siano in ballo interessi di un certo rilievo colui che si deve sottoporre a mediazione lo farà certamente con l'ausilio del legale o del commercialista, o altro professionista di fiducia, pertanto ritengo che anche sotto questo profilo il pericolo di una certa impreparazione del mediatore sia in qualche modo scongiurato.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Voglio porVi il seguente caso, facendoVi un esempio, in merito ad una successione e sentire il Vs. parere
Massa ereditaria diciamo 1.500.000,00 euro da dividere tra 4 persone di cui una ha quale propria quota di legittima una paercentuale pari al 16.67%.
Lo scaglione per il compenso del mediatore sapete qual'è? Quello di 1.500.000,00 o quello corrispondente al 16,67% della massa? E se è proprio la persona 16,67% (quota minoritaria rispetto agli altri 3i) che non ha nella propria disponibilità alcun bene essendo interamente detenuto dagli altri 3 eredi congiuntamente, a trovarsi costretta ad avviare la procedura di mediazione e le altre parti non rispondono cosa deve aspettarsi secondo la legge approvata? Secondo la circolare interpretativa dell'aprile 2011 non si può ritenere espletata la procedura con un semplice rifiuto della parte convocata ma occorre procedere ad un primo incontro anche in assenza dei convocati, studiarsi da parte del mediatore la pratica e eventualmente riconvocare la parte "contumace". A questo punto se nulla di fatto avviene stilerà un verbale di non procedibilità e si riterrà espletato l'obbligo della mediazione. E chi paga? Esiste l'obbligazione in solido? e si paga prima del primo incontro? ma non devono aver pagato tutti per procedere? esiste la possibilità concreta che chi avvia la procedura di mediazione si trovi a dover pagare per tutti aggiungendo così la beffa all'inganno.
Attendo Vostre indicazioni a chiarimento dei miei molteplici dubbi?
 

raflomb

Membro Assiduo
Voglio porVi il seguente caso, facendoVi un esempio, in merito ad una successione e sentire il Vs. parere
Massa ereditaria diciamo 1.500.000,00 euro da dividere tra 4 persone di cui una ha quale propria quota di legittima una paercentuale pari al 16.67%

Quanto affermato risulta privo di qualsiasi fondamento. Forse per disinformazione?
Leggi sotto:

Quanto costa il procedimento di mediazione?
Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento pari a € 48,00 (IVA inclusa) e le spese di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia. Le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. OCF applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010.



Tariffe ridotte per il tentativo di mediazione “obbligatorio”
Per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo. Le spese di avvio del procedimento (€ 48,00) vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.
Le spese di mediazione devono obbligatoriamente essere versate prima dell'incontro di mediazione.



Il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali
Agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione:


■«tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
■«il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
■ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
■«alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà» (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010)


Tariffe per i tentativi di conciliazione volontari (ex art. 16, comma 4, DM 180/2010)

VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE
(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI)
fino a € 1.000,00 € 78,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 156,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 288,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 432,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 720,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.200,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.400,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.560,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.240,00
oltre € 5.000.000,00 € 11.040,00



Tariffe per i tentativi di conciliazione "obbligatori" (ex art. 5, n. 1, D.Lgs 28/2010)

Si applicano le tariffe minime (riduzione di 1/3)

VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE
(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI)
fino a € 1.000,00 € 52,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 104,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 192,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 288,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 480,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 800,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 1.600,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.040,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 4.160,00
oltre € 5.000.000,00 € 7.360,00



Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?
Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 48,00 (IVA inclusa).
 

franco tropea

Nuovo Iscritto
Non essendo obbligatoria la presenza dell'assistenza di un professionista legale ovvero esperto in altre discipline, il costo dell'ausilio tecnico non viola il diritto costituzionalmente garantito della difesa ed anche, nei casi ex lege previsti, del gratuito patrocinio? E se la concliliazione non riesce non si aumentano i relativi costi, oltre quelli dovuti per la conciliazione? Non si avrebbe anche una dilatazione temporale della possibilità dell'editio actionis e della vocatio in ius? Il tempo, ed anche i suggerimenti che vengono dati, ci potranno dire l'utilità della mediaconcliazione che la classe forense propende a ritenere utile ove sia facoltativa e non obbligatoria. Le concliazioni in passato previste per le controversie di lavoro ed in materia agraria per quanto mi risulta non hanno portato a grandi risulatti sotto il profilo della riduzione delle cause civili. Tant'è che nell'ultima riforma al c.p.c è stata abolita l'obbligatorietà della conciliazione nelle controversie di lavoro con attribuzione al giudice del lavoro di una specifica attiovità in materia. Perchè non seguire questa strada e fidarsi invece di un professionista concliatore che può in astratto non dare le stesse garanzie del magistrato? La giustizia si riforma e si potenzia con l'aumento degli organici del presonale giudicante e amminsitrativo, con il potenziamento delle strutture e dei servizi: perchè se la possibilità di agire viene bloccata per un periodo di qualche mese, e se la mediazione non riesce, ci sarà nell'anno successivo o nel periodo immediatamente successivo alla moratoria legale un notevole ed esponenziale aumento dei carcihi giudiziari. Questi soni i dubbi che mi bloccano e che mi hanno spinto a rifiutare gli inviti a conseguire la qualifica di mediatore conciliatore. Vedremo che succederà....
 

raflomb

Membro Assiduo
L'alternativa??
L'alternativa sarebbe quella di aumentare gli organici dei giudici e dei canciellieri, oltre a costituire delle sede più adeguate.
Il governo non ritengo sia propenso a stanziare altri denari per questo tipo di incremento, pertanto ne consegue che un filtro venga costituito a spese dei contribuenti.
Probabilmente dei risultati gli darà, sempre più in via progressiva, anche se non riuscirà a debellare i tempi lunghi della giustizia.
Ritengo che ove si prenda coscienza che i tempi possono essere ridotti tante cause di natura dilatoria non verranno intraprese.
Ai posteri l'ardua sentenza.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Partendo dal presupposto che se mi si dimostra che i miei dubbi sono infondati non ne ho altro che da trarre beneficio e quindi ringrazio sin d'ora chi mi dimostrerà l'infondatezza di quanto espongo mi permetto però di porre ulteriori quesiti riportando di seguito quello che sarebbe per me lo scaglione di riferimento, in quanto il mio più grande quesito è per l'appunto capire quanto mi costa la mediazione se la mia controparte non si presenta.
"Si applicano le tariffe minime (riduzione di 1/3)
VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE
(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 compenso 3.040,00 per parte".
Ora la circolare del ministero di giustizia del 4 aprile riporta testualmente:
CIRCOLARE
"In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.
In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata".
Dato che invece esiste già in vari regolamenti proprio quanto il ministero afferma essere non ammissibile mi domando: se la controparte non si presenta e non dà tempestiva comunicazione di non aderire l'istante cosa potrebbe fare l'istante in alternativa se non appunto dichiarare di non voler procedere oltre? e se occorre comunque che il mediatore riconvochi le parti studiandosi anche e comunque la pratica nei confronti di chi sono posti gli obblighi per pagare il compenso del mediatore? il mio timore è che quei 3.040,00 debbano comunque essere versati (dovendolo fare anticipatamente) e che non siano frazionabili in base all'impegno profuso; e l'essere responsabile in solido quando diventa? e su quali presupposti? grazie di nuovo.




Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.



Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?
Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 48,00 (IVA inclusa).[/QUOTE]
 

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