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User_55644

Ospite
Buongiorno a tutti, ho un appartamento affittato a 5 studenti, tutti con contratto registrato. E' andato tutto bene fino a quando non è arrivata una bolletta molto alta di gas (820 €). Le utenze sono intestate a me. Uno di loro non ha pagato la sua quota, più altre 2 bollette piccole e al momento mi è debitore di circa 220 euro. Ho sollecitato 2 volte il genitore, che si diverte a prendermi in giro (ero fuori, l'ho fatto online ma non arriva). Adesso mi sono scocciata e ho deciso di muovermi in altro modo. Non posso staccare le utenze perché danneggerei gli altri 4. Pensavo di far scrivere ad un avvocato, quali sono i tempi? e la prassi per lo sfratto in cosa consiste?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Nei contratti concordati per studenti universitari la questione del pagamento degli oneri accessori (comprese le utenze) è regolata da apposita clausola.
In base alla quale se l'importo non pagato è pari ad almeno una mensilità del canone di locazione puoi inviare una raccomandata all'inquilino per la messa in mora intimandogli di adempiere.

Scrivi che hai affittato a 5 studenti, tutti con contratto registrato. Sono 5 contratti separati (stanza o posto letto individuale più uso in comune di cucina e bagni), oppure un unico contratto?
Se è un contratto di locazione unico, tutti i conduttori sono obbligati in solido al pagamento del canone e degli oneri accessori. Quindi puoi rivolgerti agli altri 4 per il recupero del tuo credito.
 
U

User_55644

Ospite
Ciao uva,
ogni studente ha un contratto a sé. Ma mi sarebbe dispiaciuto rivalermi anche sugli altri 4 che sono puntualissimi.

Dalla raccomandata quanto tempo ha per pagare? qual è lo step successivo in caso di mancato pagamento?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ogni studente ha un contratto a sé
Potresti inviare per raccomandata ar allo studente moroso una diffida ad adempiere (art. 1454 Cod.Civ.) intimandogli di provvedere entro un certo termine (non inferiore a 15 gg), anche se il contratto non prevede la clausola risolutiva espressa.
Se però è una persona che paga regolarmente il canone, io mi limiterei ad un sollecito meno formale, seppure inviato con raccomandata ar se per ora hai solo sollecitato verbalmente il genitore.
Data l'esiguità della somma è probabile che sani la morosità.

Se invece non paga, ti puoi rivolgere ad un avvocato per iniziare la pratica di sfratto per morosità. A condizione che (come scritto nel post n. #2) l'importo non pagato sia pari ad almeno una mensilità del canone di locazione.

Valuta attentamente l'opportunità di iniziare la trafila dello sfratto, perché comporta spese a tuo carico maggiori della somma che devi recuperare.
Certo che se lo studente cessa i pagamenti, anche dei canoni, non avrai altra scelta. Ma se si tratta solo di un ritardo nel rimborso delle bollette ti conviene sollecitarlo e aspettare.
 
U

User_55644

Ospite
Sì è vero, la somma è esigua (ma equivale già a un mese esatto di affitto), però gli 820 euro di gas li ho anticipati di tasca mia, e loro in casa stavano a maniche corte a gennaio, sembrava di stare ai caraibi, quindi capirai che sono seccata (anche per le prese in giro del padre).
 
U

User_55644

Ospite
Oggi non ho avuto altra scelta che telefonare sia al ragazzo, sia al padre, per dire loro che ancora non ricevo nulla e se continua così dovrò "scrivere".
Ma tra diffida e mesaa in mora cosa mi conviene? Ho visto che la diffida consente anche di risolvere subito il contratto: in sostanza, se non paga dopo la lettera, posso mandarlo via senza attendere lo sfratto?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la diffida consente anche di risolvere subito il contratto: in sostanza, se non paga dopo la lettera, posso mandarlo via senza attendere lo sfratto?
No, non puoi.
Non lo puoi fare neppure se il contratto prevede la clausola risolutiva espressa.

E' spiegato molto bene in questa discussione:
(in particolare post n. #11 e n. #13)
 
U

User_55644

Ospite
Documentandomi, avevo letto che scatta la morosità se l'importo degli oneri accessori non pagato è pari ad almeno due (non una) mensilità del canone di locazione. Per le locazioni universitarie è quindi inferiore il limite minimo? Non ho trovato riferimenti normativi al riguardo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
avevo letto che scatta la morosità se l'importo degli oneri accessori non pagato è pari ad almeno due (non una) mensilità del canone di locazione
L'art. 7 dei contratti-tipo per le locazioni a studenti universitari allegati ai decreti ministeriali (sia quello del 30/12/2002, sia quello del 16/01/2017) prevede che:
Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Mentre l'art. 5 della legge n. 392/1978 recita:
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
 
U

User_55644

Ospite
Ecco, non avevo letto bene.
Nel contratto che ho stipulato con questo ragazzo è presente solo l'art. 7, invece la parte della risoluzione non c'è. Dunque posso solo metterlo in mora e attendere gli eventi. Provvederò a inserire questa parte nei prossimi contratti, ma nella pratica cosa cambia, dato che lo sfratto va fatto ugualmente?
 

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