Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Salve. Qualcuno mi sa dire qual è la maggioranza occorrente per eleggere il nuovo amministratore in seconda convocazione? Alcuni sostengono che occorre la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà + 1 dei millesimi di proprietà, altri sostengono che è sufficiente che i sopradetti rappresentino almeno 1/3 dei millesimi di proprietà.
Grazie.
 

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Per rispondere a questo interrogativo, occorre precisare che la riforma del condominio è recente e pertanto non c'è molta giurisprudenza in merito che abbia variato ciò che detta il c. 3 dell'art. 1136 del cc.in merito alle assemblee di seconda convocazione che stabilisce «... Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione..... è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio...»
In questo caso, quindi, le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio.
Inoltre non bisogna dimenticare che le prime convocazioni sono quasi sempre convocate in orari e date impossibili e le decisioni vengono assunte sempre in seconda convocazione ed è per questo che il legislatore nel riformulare i quorum necessari per la prima o seconda convocazione li ha uguagliati e pertanto non sono più differenziati.
Spero averti dato l'interpretazione corretta e non aver creato ulteriore confusione.:)
 

Certificatore

Membro Attivo
Professionista
Ma scusa mi prendi in giro? ...

è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio..

le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
"non c'è molta giurisprudenza" lascia presupporre che occorre interpretare.
Inoltre "sarebbero", "potrebbero"...
Io ho capito invece che in seconda convocazione la maggioranza per la nomina è quella di 1/3 del valore dell'edificio, senza se e senza ma.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma scusa mi prendi in giro? ...

Perdonerai...ma se parli da "professionista" sembra sia tu quello che prende in giro.

Per rispondere a questo interrogativo, occorre precisare che la riforma del condominio è recente e pertanto non c'è molta giurisprudenza in merito che abbia variato ciò che detta il c. 3 dell'art. 1136 del cc

MAI una sentenza potrà "variare" quanto stabilisce una Legge!!!
Quantomeno scelta "infelice" dei termini...quanto stabilito dalla "giurisprudenza" in Italia non assume valore di Legge ma al massimo indicazione nomofilattica interpretando la stessa.

In questo caso, quindi, le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio

Rileggi meglio l'Art. di Legge...forse ti sei perso nei vari commi...in particolare il 4° che cito:
Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile


L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (3).
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117quater, 1120, secondo comma, 1120ter, nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo .

Io ho capito invece che in seconda convocazione la maggioranza per la nomina è quella di 1/3 del valore dell'edificio, senza se e senza ma.


Hai capito male pure tu.

Nomina/(conferma)/revoca ...sempre e solo 50%+1 delle teste votanti e almeno 500 millesimi.
Senza se e senza ma!!!


Interpretazioni alternative lette su qualsivolgia sito web, dovute alla fervida fantasia di certi sedicenti esperti, sono prive di fondamento.

Ps.
Rimane il concetto che tutte le delibere "annullabili" per vizi nella rappresentazione della maggioranza...diventano "valide e inappellabili" decorsi 30 gg. dalla data di ricezione del verbale di assemblea per l'ultimo degli assenti.

 
B

Bluechewanna

Ospite
:ok: Per la nomina dell'amministratore la legge (ex art.1136, co.4) prescrive all'assemblea una maggioranza degli intervenuti (1/2+1) e di almeno metà dei millesimi (1/2), quindi sia in prima che in seconda convocazione. Che vuol dire 3 su 5, portatori di almeno 500 millesimi.
 

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Professionista
Penso che dobbiate leggervi attentamente quanto cita il Testo unico del condominio... ma visto che in questo forum non si fa altro che cercare di mettere in cattiva luce chi risponde e quanto si risponde, lascio a voi tuttologi ...
Cercare di partecipare nello rispondere, e vada essere attaccati da richiedenti e nessuno prende posizione sulle segnalazioni, ma che si viene anche attaccati da coloro che rispondono, penso sia troppo anche per chi di pazienza ne ha da buttare , per poi subire le pubbliche figure che fate fare in questo forum non vale la pena perdere il proprio tempo ... vos vobis sapiens ... grazie a tutti coloro che hanno creduto in quanto ho dato nelle partecipazioni ...
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Personalmente non mi curo di chi e quanto risponde ma sempre e solo di cosa risponde...e se la cosa è palesemente sbagliata la contesto evidenziandone i difetti.
Chi si presenta come "professionista" può sbagliare (capita anche ai migliori) ma dovrebbe saper accettare e trarre beneficio ...senza arroccarsi e dare libero sfogo al sarcasmo.
Se poi inizi a citare un fantomatico "Testo unico sul Condominio", di cui non si conosce autore e/o editore, ti infili da solo in una "strada" che ti squalifica.
In tribunale valgono le Leggi scritte sul Codice Civile (o Penale).
 

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Membro Attivo
Professionista
Non mi arrocco in nulla ma evidentemente in questo forum non avete il senso del "tatto" tutti si devono trattare come ignoranti e fargli fare figure senza alcuna sensibilità ... tue parole ...
se la cosa è palesemente sbagliata la contesto evidenziandone i difetti

Se poi inizi a citare un fantomatico "Testo unico sul Condominio", di cui non si conosce autore e/o editore, ti infili da solo in una "strada" che ti squalifica.
E questo è quanto avevo in dubbio e mi dai tanto di conferma ... prova a guardare la Legge 11/12.2012 n. 220 "Riforma del Condominio" ... e poi io mi squalifico da solo ... ma per piacere ... ho avuto dimostrazione di quanto detto prima ... e con questo mi fermo ... ma di certo pongo un invito a tutti ... meglio un po' di mediazione, cercare di tutelare le persone che fanno parte del forum per essere uniti e sempre più attivi che "arroccarsi" su tanta saccenza inutile che non rende favore a nessuno ...
Amico inimicoque bonum semper praebe consilium, quia amicus accepit, inimicus spernit
 

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