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Professionista
Nel non abitativo il deposito cauzionale è solo di 3 mesi.

Nel contratto si specifica che MAI può essere utilizzato in conto pigioni.

Quindi SOLO per danni.

E va richiesta l'attribuzione giudiziale in fase di rilascio,se ci sono danni,ed il conduttore obietta e non si trova un accordo (da annotare nel verbale di rilascio)

Oltre al deposito si richiede(per i canoni non pagati e oneri accessori):pegno,Caparra confirmatoria,fideiussione bancaria o fideiussione in proprio di garante esterno al conduttore.

Ma per il non abitativo va inclusa e utilizzata la 1456 c.c.,per NON pagare le tasse sul NON percepito.

Il locatore si sostituisce al giudice(che conferma con sentenza dichiarativa)nella risoluzione contratto per inadempienze quali in primis :morosità.

Ma in caso di morosità, escussa la fideiussione,caparra,pegno,si procede con la diffida cui segue la risoluzione contratto.

Ma se rimangono le 3 mensilità di deposito cauzionale,il GIUDICE in sentenza dichiarativa da 1456 c.c.,POTREBBE ECCEPIRE CHE comunque rimane un deposito cauzionale per 3 mensilità,che VA COMUNQUE utilizzato per coprire la morosità,in barba ad eventuali danni al locale,ed alla menzione nel contratto che tale deposito MAI va utilizzato in conto pigioni?

Ossia in primis il deposito cauzionale va comunque anch'esso calcolato per il debito da morosiità (per la 1456 c.c.) o è scisso ed anche giudizialmente considerato un accantonamento SOLO per DANNI,e nessun altra inadempienza contrattuale?

Grazie
 

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