Gatta

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Ha fatto scalpore una Sentenza della Cassazione che riporto da "Italia Oggi":
Per la Cassazione i professionisti non sono punibili.
Non sono reato i programmi pirata.
Negli studi professionali - attenzione,dico professionali - non è reato usare sui computer dei programmi pirata.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 49385 sottolineando che l'uso di programmi
«piratati» non è punibile in uno studio professionale. La norma parla infatti di imprenditori o
commercianti. È invece sempre punibile la riproduzione illegale dei programmi. Ma va provata.
Insomma la terza sezione penale della Suprema corte ha assolto con formula piena (perché il fatto
non sussiste)e annullando definitivamente la condanna di merito, un geometra che era stato sorpreso
a usare dei programmi privi di licenza d'uso. Inizialmente era stato incriminato e condannato sia per
la riproduzione dei programmi sia per la detenzione. Ma lui ha impugnato in Cassazione la sentenza
depositata dalla Corte d'appello di Trento, sostenendo che l'attività professionale non fosse
paragonabile a quella imprenditoriale richiesta dalla legge sui diritti d'autore per essere accusati di
detenzione.
La terza sezione penale ha condiviso questa tesi affermando che sul fronte riproduzione e concorso
morale nella riproduzione dell'opera l'uomo non poteva essere condannato per mancanza di prove.
Mentre, sul fronte detenzione, l'uso che si fa in uno studio professionale, hanno spiegato gli
Ermellini, non è paragonabile a quello imprenditoriale di cui parlano le leggi vigenti.
Si legge nella sentenza.. «in conclusione deve ritenersi che il reato previsto dall'art. 171-bis, primo
comma, primo periodo, seconda ipotesi, legge 22 aprile 1941, n. 633 (Illecita detenzione, a scopo
commerciale o imprenditoriale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae) laddove
richiede che detenzione avvenga (a scopo commerciale o imprenditoriale) non si riferisce anche alla
detenzione ed utilizzazione nell'ambito di una attività libero professionale, alla quale pertanto non si
applica la norma in esame».
Non solo. Nella pagina successiva delle motivazioni si legge .. «poiché quindi la detenzione e
utilizzazione dei programmi in questione non è stata fatta nell'ambito di un'attività imprenditoriale,
ma dell'attività di un libero professionista, la sentenza impugnata dovrebbe, già per questa ragione
essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Gatta
 

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