L'ammenda è una sanzione pecuniaria penale, prevista per le contravvenzioni. Non è quindi una sanzione prevista per gli illeciti civili.
L'analoga sanzione (pecuniaria) prevista per i delitti è la multa.
Gli articoli 196 e 197 (quest'ultimo si applica alle persone giuridiche) del codice penale prevedono due casi, nei quali se il condannato è insolvibile, l’obbligazione civile per l’ammenda grava su altra persona.
Quindi il civilmente obbligato è chiamato a soddisfare un'obbligazione di natura civilistica, quantificata, nell'ammontare, in misura corrispondente all'ammenda (o alla multa), trasmissibile agli eredi, e accessoria, in quanto sorge con la condanna e si estingue con l'estinzione del reato o della pena; sussidiaria, essendo condizionata alla insolvibilità del condannato. Qualora infatti il condannato ridiventi solvibile, la persona civilmente obbligata che abbia adempiuto può esperire, nei suoi confronti l'azione di regresso, al fine di recuperare quanto pagato.
Ciò non costituisce un'eccezione al principio della personalità della sanzione penale (*), dal momento che non si attribuisce una responsabilità penale a carico di persone estranee al reato, ma un'ipotesi di responsabilità puramente civile, a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione di natura penale.
(*) la responsabilità solidale è esclusa dal campo del diritto penale.