Ennio Alessandro Rossi

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Con la legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del DL 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 5 del predetto d.lgs. 122/2005 è stato aggiunto il comma 1 bis, ai sensi del quale "L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

IL dlgs 122.2005 prevede una serie di garanzie per l’acquirente di immobili in costruzione, garanzie statisticamente pretese dal promissario acquirente solo in ragione del 17% degli aventi diritto . Questo sottopone l’acquirente del futuro immobile a notevoli rischi da parte di imprese improvvisate e truffaldine.

Il legislatore ne ha preso atto ed con una variazione (che ha tanto il sapore di norma di ordine pubblico) interviene d’imperio per obbligare le parti ad adeguarsi

http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/05/PianoCasa2014Definitivo.pdf

vedi art. 10 quater

La legge di conversione sebbene sia una lenzuolata contiene altre rilevanti parti di interesse immobiliare ( anche la ovvia conversione in legge della riduzione della cedolare secca al 10% comunque attiva sin dall'origine del dl 47/2014 e pertanto da allora applicabile )
 
Ultima modifica:

StLegaleDeValeriRoma

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La segnalazione della novità introdotta dalla legge 80/2014 è più che appropriata in quanto gran parte delle giovani coppie, ma anche altre tipologie di acquirenti, non conoscono i propri diritti quando si trovano a trattare con i costruttori e loro mandatari riguardo agli immobili in costruzione, salvo poi rivolgersi all'avvocato per risolvere i problemi sopraggiunti tra cui spesso la mancata consegna dell'immobile nei tempi promessi.
Vale sempre la regola del prevenire e in questo caso verificare con l'ausilio di un professionista il contenuto dell'accordo contrattuale predisposto dal costruttore.

Avv. Luigi DE VALERI
 

Ennio Alessandro Rossi

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Le tre modifiche IN SINTESI:
LE GARANZIE
Nulla la rinuncia
Con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 5 del Dlgs 122/2005, l'acquirente di un alloggio in costruzione non può più rinunciare a nessuna delle tutele previste dalla normativa. Ogni clausola contraria deve ritenersi nulla e come mai apposta. L'acquirente deve farsi rilasciare dal costruttore sia fideiussione per i pagamenti periodi fatti prima del rogito sia la polizza assicurativa decennale per essere indennizzato per i difetti relativi alla costruzione dell'alloggio
LA PRELAZIONE
Diritto anche al coniuge
Nel caso venga messo all'asta un alloggio da costruire, per il quale non è stato ancora sottoscritto il rogito, il promissario acquirente al quale è già stato consegnato, ha diritto alla prelazione, al prezzo di aggiudicazione, se lo ha adibito ad abitazione principale. Finora questo diritto era riconosciuto anche ai parenti di primo grado del promissario acquirente, ma non poteva essere esercitato dal coniuge. Con la modifica dell'articolo 9 del Dlgs 122/2005 questa limitazione viene superata
LA REVOCATORIA
Le condizioni per l'azione L'articolo 10 del Dlgs 122/2005 estende al coniuge del proprietario il diritto a richiedere l'inesperibilità dell'azione revocatoria fallimentare sull'immobile da costruire. Diritto che, finora, poteva essere fatto valere solo dal proprietario e dai suoi parenti e affini entro il terzo grado, a condizione che stabiliscano la loro residenza nell'alloggio entro 12 mesi dall'acquisto o dalla data della sua ultimazione. Presupposto necessario anche che l'alloggio sia acquistato al prezzo giusto
 

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