simoncina

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, avrei bisogno di aiuto in merito a questo problema: avevo stipulato un anno fa un contratto di locazione con opzione cedolare secca con 2 persone; ora una delle due mi ha dato disdetta, l'altra intende rimanere. Inizialmente quest'ultima mi aveva assicurato che sarebbe venuta una sua amica in sostituzione dell'inquilina che se ne va. Ora mi ha invece detto che rimarra da sola, perchè la sua amica ha rinunciato. Secondo me lei non ha reddito sufficiente per poter sostenere da sola l'intero affitto: cosa posso fare? Posso fargli un nuovo contratto (quello precedente viene chiuso e fatto uno nuovo) di soli 3 mesi di durata (premetto che non si tratta di una zona turistica e l'inquilina non è uno studente) in modo tale che alla scadenza se non ha trovato nessun altro con cui dividere l'affitto, si deve trovare un altro alloggio? Altrimenti come posso tutelarmi? Grazie
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se sei in regime di cedolare secca puoi disdire il contratto e farne uno nuovo. Per il transitorio (anche se non è studente puoi farlo per lavoratore) la durata può partire da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi. Se non si tratta di un lavoratore l'unica cosa che puoi fare è un 3+2 con disdetta anticipata in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno un mese (o due) ;)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche se difficilmente esiigibile, se il tuo contratto prevedeva un obbligo solidale tra i sue inquilini, la disdetta unilaterale di uno dei due non lo libera totalmente dagli obblighi a contribuire se l'inquilino restante non fosse in grado di far fronte da solo: come poi mettere in pratica quanto detto, porta ad una causa, che non sempre è conveniente instaurare.

Chiedo invece conferma: un 3+2 è disdettabile in qualunque momento anche dal locatore?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Chiedo invece conferma: un 3+2 è disdettabile in qualunque momento anche dal locatore?

No, leggi qui.

Art. 2 comma 5 della Legge n. 431/98.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non
possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.


Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma
1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita';
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la
demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. ecc. ecc.

2.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie: vedo che mi confermi che a parte la diversa durata sia del contratto che della proroga, i limiti per il locatore sono gli stessi del 4+4.

La frase di masagu lasciava intendere, almeno a me, una cosa diversa.
Se non si tratta di un lavoratore l'unica cosa che puoi fare è un 3+2 con disdetta anticipata in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno un mese (o due)
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Basty è possibile fare un 3+2 con disdetta in qualsiasi momento ma solo da parte del conduttore. Non l'ho specificato perchè pensavo fosse sotto inteso ;)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto