FRANCO555

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Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito in merito al pagamento degli oneri di costruzione.
Su un fabbricato realizzato negli anni 1975/76 al piano terra del fabbricato vi era un laboratorio di arte e mestiere (fabbro) accatastato con categoria C/3.
Tale laboratorio per pensione del titolare non eiste più. Oggi è adibito a garage.
Presento in Comune la richiesta di variazione della destinazione d'uso da laboratorio a garage senza realizzazione di opere, tutto ok ma il Comune pretende il pagamento degli oneri di urbanizzazione ( e penso che si debba pagare) ma in più pretende il pagamento degli oneri di costruzione.
Il testo unico all'art. 19 comme 3 dice che non sono dovuti solo se cambiato la destinazione entro i dieci anni dalla ultimazione.
Volevo chiedere dei pareri in merito
 

Andrea Sini

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Professionista
Per quella che è la mia esperienza posso dire che gli oneri di costruzione (che sono stati pagati la prima volta) NON possono essere richiesti nuovamente sullo stesso immobilie da parte del comune.
Per quelli di urbanizzazione bisognerebbe vedere se gli standard per un C/3 e un C/6 sono uguali o diversi, ma in ogni caso credo che siano irrisori.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ho trovato più indicazioni al riguardo :
variazione di destinazione d' uso e Oneri di costruzione - Cerca con Google
Un esempio :
3. Dovranno essere versati gli oneri di costruzione dovuti come eventuale conguaglio tra gli oneri
previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente, e quelli per la destinazione
d'uso in progetto se questi sono maggiori, in relazione alle Tabelle parametriche regionali relative agli
oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali. Il suddetto procedimento deve
intendersi applicabile anche fra le sottocategorie indicate al punto 2 qualora fra le stesse si configuri
un aumento del carico urbanistico valutabile in termini di onerosità.
4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
licenza, concessione, autorizzazione edilizia, permesso di costruire rilasciata ai sensi di legge,
D.I.A. asseverata e, in assenza o in determinazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita
in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
5 Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio d’uso in atto nell’unità
immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell’unità stessa e comunque
compreso entro i 30 mq.. Non costituisce inoltre mutamento d’uso la destinazione di parte degli edifici
dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’impresa stessa, purchè
contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il
limite di 250 mq.. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei
casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.
6. Il mutamento di destinazione d’uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già
rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si
provveda alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal
pagamento del contributo di costruzione.
SUEAP - cambio di destinazione d'uso — Comune di Piacenza
:daccordo:
 

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