ricciremo

Nuovo Iscritto
Buonasera,
Sono l'amministratore di un condominio. Mi ė stato chiesto di metterre all'ordine del giorno un argomento discusso un paio di anni fà e non passato. Posso riproporlo nella prossima assemblea ordinaria o deve passare un certo periodo?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Penso che se il numero dei condòmini che chiedono di deliberare su un argomento già esaminato è uguale o superiore al numero di condòmini che è necessario e sufficiente per convocare un'assemblea condominiale (questo numero dovrebbe essere indicato nel regolamento di condominio), la cosa è pienamente legittima.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,

Non c'è nessun lasso di tempo che imponga quando riproporre un punto dell'ODG non approvato.
Il lasso temporale esiste solo nella convocazione dell'assemblea che deve essere fatta almeno 5 giorni prima dell'assemblea e non superare i 10 giorni, altrimenti possono convocarla direttamente i condomini.
L'assemblea ordinaria, va convocata solo per la nomina, revoca e compenso dell'amministratore; approvazione bilanci consuntivi e preventivi e alle opere di manutenzione straordinaria con costituzione di un fondo speciale.
Mentre per qualsiasi altra discussione si rimanda all'assemblea straordinaria.

Comunque in merito alla richiesta dei condomini di inserire un punto all'ordine del giorno, c'è una sentenza di Corte di Cassazione:
( Cass., sez. II, sentenza del 31/10/2008, n. 26336 )

AMMINISTRATORE
L'amministratore non è obbligato ad inserire nell'ODG argomenti richiesti da alcuni condomini
In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli condomini; poiché il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Sono i giudici che "cassano" :risata:

A parte gli scherzi, la sentenza sostanzialmente dice che 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio possono chiedere la convocazione di un'assemblea starordinaria e convocarla direttamente loro se l'amministratore non provvede, possono chiedere di inserire un punto all'ordine del giorno già trattato, ma non possono obbligare l'amministratore a farlo (e su questo punto si pensi a che tipo di assemblea si vada a costituire, se ordinaria o straordinaria).
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il potere di definire l' ordine del giorno dell' assemblea è dell' amministratore (che può legittimamente e autonomamente riproporre lo stesso argomento ad ogni riunione convocata nei modi previsti dalla legge).
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposte varie ai partecipanti alla discussione tutto quello discusso in argomento è valido se si rimane nella norma di amministrare, la richiesta di assemblea straordinaria perchè questa è assemblea straordinaria a meno che non si voglia aspettare l'assemblea annuale ordinaria e far metter all'o.d.g. il quiesito, bastano 2 condomini pari a 1/6 del valore e spero che la richiesta sia tanto importante da chiedere l'assemblea straordinaria, ciao adimecasa:daccordo:
 

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