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La controversia è stata decisa con sentenza n. 27940 della seconda sezione civile depositata il 13 dicembre 2013 riguardava la presunta illegittimità del parcheggio di autovetture effettuato da due condomini nel cortile condominiale che impediva ad altro soggetto di accedere all'autorimessa di sua proprietà.
Il tribunale aveva ritenuto che il cortile era di proprietà comune, secondo la presunzione ex art. 1117 n. 1 c.c., per cui l'uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c., avrebbe alterato la destinazione del bene, impedendone il concorrente normale uso agli altri condomini, secondo il proprio diritto.
Nel caso particolare si trattava del cortile di un antico stabile, destinato soltanto a dare aria e luce agli immobili circostanti e non poteva ammettersi il parcheggio di autoveicoli, costituendo l'ingombro dell'area con autovetture un uso non rispettoso dei concorrenti diritti di comproprietà.
La Corte di Appello confermava questa decisione che inibiva il parcheggio rilevando che "pur ipotizzando il riconoscimento" ai condomini convenuti della qualità di comproprietari pro quota del cortile, in mancanza di prova della proprietà esclusiva in capo all'attore che contestava il parcheggio dei primi, doveva confermarsi l'esclusione del diritto di parcheggiare degli appellanti", in quanto il relativo esercizio, "oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari", avrebbe impedito all'altro condomino di utilizzare il cortile "per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno, destinati in parte... a rimessa, stalla, garage"; tanto in considerazione delle caratteristiche di forma e grandezza del cortile "nonché della posizione e strumentalità dello stesso in relazione alle altre parti dello stabile", desumili dall'esame "della documentazione grafica e fotografica fornita dalle parti, oltre che dalle descrizioni contenute negli atti di causa.

Tale sentenza è stata impugnata dai condomini "parcheggianti" per Cassazione e la controversia è stata definita con la decisione in oggetto che ha confermato le precedenti di merito a scapito di costoro quindi confermando l'inibizione al parcheggio nell'area condominiale.

L'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla base di una incensurabile valutazione in concreto delle caratteristiche dimensionali e funzionali del cortile, era pervenuto alla motivata conclusione dell'inidoneità obiettiva dello stesso a consentire l'esercizio della facoltà di parcheggio.
La valutazione delle specifiche caratteristiche dell'area portava alla conclusione che questa non era idonea al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.

A tale riguardo è decisiva la regola di cui all'art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.

Avv. Luigi De Valeri
 

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