Un giocatore

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Salve. Come penso sia noto, il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che introduce nell'ordinamento penale italiano un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa. Supponiamo allora che un amministratore di condominio gonfi il consuntivo di un dato esercizio con un importo, diciamo, di 2.000 euro e che in conseguenza ogni condòmino vada a pagare 10 euro in più del dovuto. La domanda è: la tenuità del fatto viene esaminata sulla base dell'importo gonfiato (2.000 euro) o sulla base dell'impatto su ogni condòmino (10 euro).
Grazie per le risposte.
 

Dimaraz

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Trovo un filino esagerato indicarlo come "nuovo istituto giuridico"...e poco pertinente l'esempio proposto nei limiti della spiegazione fatta.

"Gonfiare" un Bilancio Consuntivo senza spiegare le finalità non significa automaticamente incorrere in un reato penale e in particolare che comporti la "detenzione" non carceraria.
Un conto è l' alterazione contabile volta a sottrarre "denari" per beneficio personale...altra questione creare fondi o sovrastimare eventuali spese future.

Se proprio si vuol adottare l'esempio proposto...l'eventuale "offesa" (danno) và commisurata nel complessivo.
Ammesso e non concesso, l'illecito è di 2.ooo perchè parte "offesa" è il Condominio e non il singolo proprietario per 10 Euro.
 

Un giocatore

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"Gonfiare" un Bilancio Consuntivo senza spiegare le finalità non significa automaticamente incorrere in un reato
Si gonfia un consuntivo (comportamento illecito, in quanto si mettono a bilancio voci di spesa inesistenti o si gonfiano spese sostenute allo scopo di intascare l'importo relativo), non un preventivo (comportamento di per sé non illecito).
 

Dimaraz

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Nulla impedisce di inserire voce in "consuntivo" ad esempio per "congelare" disponibilità finanziarie (creazione fondo su spesa deliberata ma non eseguita...o a copertura "finanziaria" possibile insolvenza).
Un amministratore ha completa discrezionalità sul come gestire contabilmente un Condominio...l'importante è che tutto sia "trasparente" e approvato dall'assemblea.

Quindi occorre determinare se il "gonfiare" sia illecito o meno.
 

Un giocatore

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Sì, io però faccio l'esempio di quelli che mettono la stessa spesa in due differenti (e distanti, in due diversi gruppi di spesa) punti del consuntivo, vera e propria appropriazione indebita!
 

Dimaraz

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Errare humanun est.
Vale per tutti gli amministratori...così come per chi magari tenta di interpretare certi bilanci senza cognizione di causa e ha sempre la certezza di trovare "partite" sospette.

Siccome par di capire il tuo "esempio" sia una questione reale e personale...non hai che da agire senza curarti di tal "istituto giuridico".
 

Dimaraz

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E siccome il sospetto è l'anticamera della verità....!!!

Sarebbe propedeutico conoscere la statisica di quanti tuoi "sospetti" artifizi contabili condominiali abbiano poi avuto riscontro con sentenza certa.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
E siccome il sospetto è l'anticamera della verità....!!!

Sarebbe propedeutico conoscere la statisica di quanti tuoi "sospetti" artifizi contabili condominiali abbiano poi avuto riscontro con sentenza certa.
E' facile: pochi ma buoni (e imbarazzanti per l'amministratore). Tra l'altro nell'ambito di tali controlli ripasso in continuazione la materia universitaria di "Metodi di misura" con riferimento alla sezione "Errori casuali ed errori sistematici".
 

alberto bianchi

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Per quanto mi riguarda, spesso ho il sospetto di trovare certe partite extra!
Basta verificare tutta la documentazione contabile. SE la somma dei documenti, relativi a costi e spese, "quadra" con quanto riportato nel consuntivo devi dimostrare che qualche documento è fasullo. Se tale documento è di provenienza esterna, es. una fattura di un fornitore, devi dimostrare, anche con mezzi statistici, che esiste collusione tra fornitore ed amministratore (esempio prezzi gonfiati, tempi di lavorazione fuori da ogni range, etc.). Lo stesso devi farlo con prestazioni a consuntivo personali svolte dallo stesso amministratore, dove la discrezionalità è elevatissima, che possono essere confrontate con dati statistici degli esercizi precedenti. Bisogna fare l'analisi degli scostamenti. Anche questi però possono nascondere una trappola soprattutto se l'amministratore è "in sella" da lungo tempo- Se per esempio dai dati statistici e dagli scostamenti annuali non risultassero variazioni significative, chi mi può garantire che l'amministratore non mi abbia "fregato" per tutti i 5 anni ? Ergo, ogni tanto occorrerebbe adottare un sistema di analisi fuori dalle solite regole precostituite e ben note al controllato.
 

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