moralista

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2 sorelle stanno per dividersi una eredita con una compensazione in denaro, è meglio un atto pubblico o una scrittura privata, ringrazio anticipaatamente
 

Nemesis

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2 sorelle stanno per dividersi una eredita con una compensazione in denaro, è meglio un atto pubblico o una scrittura privata
Per rendere pubblica la divisione immobiliare, efficace nei confronti dei terzi, occorre la trascrizione (ex art. 2646 c.c.).
Ex art. 2657 c.c., la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. È pertanto necessario un notaio, sia per l'atto pubblico sia per l'autenticazione delle sottoscrizioni della scrittura privata.
 

moralista

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Cosa cambia per la venditrice, se non per l'acquirente un risparmio di spese.
esiste qualche rischio di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate
 

Nemesis

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Cosa cambia per la venditrice, se non per l'acquirente un risparmio di spese.
esiste qualche rischio di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate
Quale risparmio di spese?
L'atto di divisione deve essere anche registrato, e pertanto è soggetto all'imposta di registro (1%), eventuale imposta di registro del conguaglio (variabile in base al regime agevolato o meno) qualora la quota di fatto ecceda la misura della quota di diritto del 5%, e a quella ipotecaria, catastale, di bollo e alla tassa ipotecaria. La tassazione avviene ex art. 34 del TUR (approvato con D.P.R. n. 131/1986) e art. 3 della Tariffa Parte I allegata al TUR.
 
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