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Il phishing come noto è un tipo di frode in via telematica ideato allo scopo di rubare alcune informazioni sensibili come numeri di carta di credito, password e dati relativi al conto bancario, in genere si realizza mediante una e.mail inviata al potenziale truffato di provenienza apparentemente attendibile.
Il Tribunale di Parma con una sentenza pubblicata il 6 settembre 2018 ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da un correntista bancario, il quale aveva denunciato la scoperta dell’effettuazione, a sua insaputa, di bonifici eseguiti da terzi con prelievo sul proprio conto corrente operativo con il servizio di home banking.
Il giudice, seguendo i principi della giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale, ha condannato l’istituto di credito a risarcire il danno subito dal correntista in quanto nel corso del giudizio è stata accertata la non corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico.
Secondo la corte emiliana il collegamento telematico sicuro e ben operante rientra nel rischio d’impresa del prestatore dei servizi di pagamento, con la conseguenza che "ricade sulla banca una responsabilità di tipo oggettivo o presuntivo, da cui la stessa va esente solo provando, quanto meno in via presuntiva, che le operazioni contestate dal cliente siano allo stesso riconducibili".
Va inoltre ricordata in tema la recente sentenza n. 9158/2018 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "(...) in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente".

studiolegaledevaleri@gmail.com
 
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moralista

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Ma quanti sono i tapini che riescono ad ottenere di farsi rimborsare dalla banca, per errori fatti dai correntisti poco diligenti?
 

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