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Nuovo Iscritto
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE AVVENUTO IL 03.5.2001, ATTRAVERSO UN ATTO DI PRECETTO MAI NOTIFICATO AL DESTINATARIO (Fideiussore).

FATTO QUESITI AI FINI DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DEL :
1) Sono la parte datrice di ipoteca e fideiussore di un MUTUO Alberghiero concesso da una banca a mia moglie nel 1991;
2) Per alcune vicessitudine alcune rate del predetto Mutuo non vennero pagate da mia moglie parte mutuataria;
3) A garanzia della somma mutuata venne costituita un ipoteca su di un appartamento per abitazioni di proprietà del sottoscritto (coniuge della mutuataria), dove però esisteva già un usufrutto a favore di mia madre, per cui l’Atto di Mutuo originale venne sottoscritto sia da mia moglie che dalle due parti datrice d ‘ ipoteca;
4) Nel contratto di Mutuo tra l’altro vi sono , le obbligazioni assunte dai fideiussori che erano che : “ dietro semplice invito dell’istituto mutuante, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto in contratto, si obbligano a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte mutuataria di cui si sono resi garanti”
QUESITI RICHIESTI :
1) L’Istituto Mutuante non ha mai richiesto inviato lettera raccomandata al domicilio eletto nel contratto dei Fidejussori , richiedendo le somme non pagate dalla parte Mutuataria – Quindi vi è palese inadempienza contrattuale dell’istituto mutuante;
2) Inverosimilmente il 14.10.2000 , viene emesso ATTO DI PRECETTO nei confronti della parte Mutuante e delle due parti datrice di Ipoteca;
3) In data 08. O2.2001 detto Atto di Precetto viene notificato solo alla sig.ra usufruttuaria dell’appartamento (madre del sottoscritto), mentre lo stesso Atto di Precetto NON viene mai notificato al domicilio eletto nel contratto di Mutuo sia alla parte Mutuataria ( coniuge - moglie) e sia al sottoscritto quale parte datrice di Ipoteca, . Tant’è della mancata notifica del citato Atto di Precetto che la cartolina di colore verde esistente agli atti di causa risulta essere “in bianco” nella parte dove vi è scritto “ Consegna del Piego a Domicilio”;
4) Successivamente sul presupposto del succitato Atto di Precetto, l’avv. dell’istituto mutuante produce Atto di Pignoramento in data 03/5/2001 in danno del sottoscritto, detto Atto di pignoramento al domicilio eletto in contratto dal sottoscritto fideiussore trova “OMESSA NOTIFICA” , perché il sottoscritto, si era trasferito altrove (stesso Comune) da circa 8 anni prima, come viene scritto dall’Ufficiale Giudiziario sullo stesso Atto di pignoramento;
5) INVECE lo stesso Atto di Pignoramento viene Notificato da parte dell’Ufficiale Giudiziario, solo nelle mani della parte usufruttuaria dell’appartamento (madre del sottoscritto nudo proprietario dell’appartamento);
6) L’Atto di Pignoramento del 03.5.2001 essendo stato non Notificato al domicilio eletto nel contratto di Mutuo dal sottoscritto, l’avv. avversario nonostante ciò ritenne valido Rinotificare detto Atto di Pignoramento nella casa comunale di Salerno in persona del sindaco P.T., nonostante l’appartamento trovansi nel Comune di Eboli e nonostante il domicilio nella casa comunale di Salerno non fosse mai stato eletto dal sottoscritto nel contratto di Mutuo;
CHIEDO ALLE SS.VV.
1) E’ valido l’Atto di Precetto del 14.10.200, nonostante lo stesso non sia mai stato notificato con tutte le formalità previste per legge al domicilio del destinatario Fidejussore ?
2) E’ valida la Notifica dell’Atto di Precetto, nonostante L’ AVVISO DI Ricevimento ” risulta essere non completato dall’agente postale nella parte in cui vi è scritto “Consegna del Piego A Domicilio” e risulta invece essere in bianco senza la dichiarazione positiva e firma del destinatario?
3) E’ valido l’Atto di Pignoramento del 03.5.2001 avente quale presupposto l’Atto di Precetto innanzi descritto (mai notificato) ?
4) E’ vero che “ la certezza della notificazione deve ritenersi raggiunta solo dalla dichiarazione positiva del destinatario stesso” (cioè dalla sottoscrizione del destinatario della cartolina verde che è quasta l’avviso di ricevimento);
5) E’ vero che se “ sull’Avviso di ricevimento” non vi è la dichiarazione positiva del destinatario (cioè la firma del destinatario sull’avviso di ricevimento), la solo produzione agli atti di causa dell’Avviso di ricevimento in bianco, comporta l’INESISTENZA della Notificazione e/o la Nullità ?
6) E’ vero che con la costituzione in giudizio oggi da parte del Fidejussore sottoscritto (che è sempre stato all’oscuro di tutto e non ha mai ricevuto ne lettere raccomandata di richiesto di pagamento dall’istituto di credito e ne gli è mai stato notificato nei termini di legge L’Atto di Precetto), OGGI costituendosi in giudizio con Opposizione all’esecuzione, SANA “ex tunch” anche la mancata Notificazione dell’Atto di Precetto (come inverosimilmente sostiene un amico);
7) Cioè in altre parole è vero che con l’avvenuta conoscenza solo oggi degli atti di causa e dell’esecuzione del Pignoramento da parte del sottoscritto Fidejussore – che vuole produrre Opposizione vada a Sanare tutte le Nullità fatte dall’avv. avversario e/o vi è l’inesistenza sia dell’Atto di Precetto che del Pignoramento immobiliare ?
8) Tant’è che vi è persino la Prescrizione del credito essendo trascorsi oltre dieci anni dal 03.5.2001(Pignoramento immobiliare) ad oggi.

Certo di un vostro pronto riscontro, cordialmente
 

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