fatti neri

Membro Attivo
salve ho un dubbio: mio figlio ha acquistato un appartamento come prima casa pagato 90.000 euro + 1980 euro di imposte sul valore catastale a marzo 2011, essendo capitato un acquirente che lo vuole a 140.000 euro lo vorrebbe vendere per ricomprare in altro comune dove risiediamo noi genitori.
premesso che acquisterà entro un anno dalla vendita e che subito dopo l'acquisto lui ha fatto regolare residenza nell'appartamento in questione, vorrei sapere se sulla plusvalenza deve pagare una tassazione come forma di guadagno o il fatto che era residente e riacquista lo esclude dalla tassazione.
naturalmente già so che i benefici dei 1980 euro saranno compensati in caso maggiore o persa la parte minore in base al nuovo valore di acquisto.cordiali saluti grazie a tutti.
fatti neri
 

fatti neri

Membro Attivo
plusavalenza vendita prima casa entro 5 anni

La plusvalenza non è soggetta a tassazione in quanto residente per più della metà del tempo passato dall'acquisto alla vendita.
da acqiusto marzo 2011 a fine giugno 2012, data presunta vendita la residenza è sempre stata nell'appartamento in questione, se ha conoscenza di normative di legge la ringrazio se le cita, essendo una plusvalenza di ben 50.000 euro la tassazione mi preoccupa.grazie ancora
 

fatti neri

Membro Attivo
plusvalenza vendita prima casa e redditi diversi

mi perdoni ma non ho chiaro, se la norma dice che essere stato residente esenta il cedente purchè sia stato residente nell'immobile e riacquista entro un anno un'altra prima casa che vuol dire allora che è facoltativo all'ufficio applicarla?? non è vendita fatta per mestiere e quindi speculazione ma per esigenza di trasferimento, certificata pure da un contratto lavorativo nel nuovo comune dove comprerà.solo che ha una bella plusvalenza, e se tassata scombussola tutti i conti.saluti
 

fatti neri

Membro Attivo
@beppebre

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante (1).
.........................................................................
(1) Lettera così modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma
493 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
se non sono matto qua dice "esclusi quelli"....che essendo stato residente non è soggetto a tassazione.grazie e cordiali saluti
fatti neri
 

fatti neri

Membro Attivo
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante (1).
.........................................................................
(1) Lettera così modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma
493 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
se non sono matto qua dice "esclusi quelli"....che essendo stato residente non è soggetto a tassazione.grazie e cordiali saluti
fatti neri
 

fatti neri

Membro Attivo
confermo, anche tramite commercialista ho verificato la corretta interprtazione: non si pagano tasse se il cedente aveva la residenza e non si incorre in sanzioni ovviamente ricomprando entro ntro l'anno successivo la cessione.cordiali saluti e grazie per l'interessamento.fatti neri
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto