Curatolo

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Desidererei sapere se nel 2011 é stata prorogata la possibiltà di rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili. Se non mi sbaglio qualcosa sull'argomento era previsto dal Decreto Milleproroghe.
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Certamente si con il decreto sviluppo dei primi di maggio 2011, con interessanti implementi che lo rendono ancora più appetibile. Infatti si possono recuperare i valori di rivalutazione precedente direttamente c'é tempo sino a a giugno 2012 per gli immobili acquisiti entro giugno 2011. E' quello che mi ricordo magari per le date posso essere impreciso ma il succo é questo. Ciao a tutti e buona giornata
 

maidealista

Fondatore
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Un piccolo contributo :
http://www.propit.it/f74/rivalutazione-terreni-riapre-sconto-sull-imposta-6-5-2011-a-11669/
+
dd) al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”;
2) al secondo periodo., le paro1e “31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
3) al terzo periodo, le parole “‘31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14190#_Toc292628436
:daccordo:
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
maidealista sei stato enciclopedico, hai coperto le mie manchevolezze E ADESSO CERCO DI GIUSTIFICARMI ho scritto quello che mi ricordavo, chiedo venia per la mia poca precisione. Salutissimi!
 

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