francidell

Nuovo Iscritto
Buongiorno, ho affittato il mio appartamento nel settembre 2011 con un contratto 4+4. Purtroppo, inaspettatamente, mi troverò presto nelle condizioni di non riuscire a pagare il mutuo (infatti la rata dell'inquilino, pulita dalle tasse, ne copre solo una parte); devo quindi vendere l'appartamento, ma ho letto che vendendolo occupato il prezzo scende del 25%-30%, vorrei quindi vendere l'appartamento vuoto. So che l'inquilino ha diritto di prelazione sull'acquisto, ma so anche che al momento non è interessato ad acquistare l'appartamento. La mia domanda è: posso dare lo sfratto all'inquilino dopo la sua risposta negativa riguardo la possibilità d'acquisto della casa, quindi prima dello scadere dei 4 anni, per poter metterla in vendita vuota come vorrei? Oppure devo per forza aspettare lo scadere dei 4 anni per avere la disponibilità della casa? Grazie Francesca
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dalla L. 431/98 :
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
omissis……
comma g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
L 431/98
Sono possibili accordi con il conduttore.......:daccordo:
 

hanton21

Membro Assiduo
maidealista e' di una perfetta tecnicita' :
in pretica la risposta e' = NO :
nelle attuali condizioni puoi cedere il tutto con appartamento occupato con possibile cessione del mutuo :
 

hanton21

Membro Assiduo
MAI dire all'affittalino di essere in difficolta' e CERCARE un accordo : gli affittalini ,in questo caso, aspettano che tutiri le cuoia et anzi ti aiutano a farlo ....smettendo di pagare l'affitto.....
 

francidell

Nuovo Iscritto
grazie a tutti per le risposte. Adesso ho le idee un po' più chiare, penserò a come muovermi... oltretutto giusto ieri l'inquilino, parlando del più e del meno, mi ha "buttato lì" che la sua azienda sta mettendo molte persone in cassa integrazione... leggi= smetto di pagarti l'affitto!:disappunto:
 

hanton21

Membro Assiduo
ftanci : come dicevano a scuola ? cvd = come volevasi dimostrare ?augurati che non succeda o dovrai fare come il sottoscritto ...pagare pure i consumi condominiali....
 

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