Marika Bentivogli

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approfitto anche io di questa discussione per esporre il mio dilemma.
Nel febbraio 2008 sono diventata proprietaria di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, dove attualmente risiedo. Il mio compagno ha acquistato una casa più grande, dove andremo a vivere insieme. Il mio dubbio è: il mio appartamento può essere affittato? posso io prendere la residenza nella sua casa nuova o devo prendere solo il domicilio da lui? e se affitto casa mia, a cosa vado incontro?specifico, non so se sia utile, che gli immobili in oggetto si trovano in due comuni diversi...non so se c'entri o meno...
Io pensavo di affittarlo con i contratti di canone concordato, sperando di poter cambiare la mia residenza per non avere problemi per una eventuale iscrizione al nido di un pargolo, che vorremmo avere presto...
Ringrazio chiunque volesse aiutarmi.
 

cyborg36061

Membro Ordinario
Proprietario Casa
ACQUIRENTE L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:

di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la compropriet? con un soggetto diverso dal coniuge non ? ostativa) di diritti di propriet?, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di propriet? o nuda propriet?, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove ? situato l'immobile da acquistare, qualora gi? non vi risieda.
Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si pu? rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non ? richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.


acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui ? situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto gi? corrisposto) nonch? l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di IVA;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1? gennaio 2004, elevati al 3% dal 1? gennaio 2008.
Il contribuente pu? sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute pi? interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, ? dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.

L'Ufficio delle Entrate competente per territorio pu? esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni.
Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi:
- dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti;
- dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra localit?;
- dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi.
Per poter procedere all'accertamento l'Ufficio delle Entrate deve portare prove circostanziate.


Per cui vi chiedo io: dopo il terzo anno posso impunemente spostare la mia residenza fuori dal Comune dell'immobile ? E se voglio rischiare già poco dopo il rogito.
Questo perchè non sta scritto da nessuna parte quanto tempo uno debba RIMANERE residente nel comune per mantenere i vantaggi, nella legge si specifica che da prima del rogito, al momento del rogito o al massimo entro 18 mesi dal rogito uno deve avere la residenza in tal comune, ma se io il rogito lo eseguo con regolare residenza nel comune e dopo un annetto mi trasferisco sempre mantenendo la proprietà dell'immobile, non sta scritto da nessuna parte che io perda i privilegi, forse viene sottointeso ma non citato. cosa dite ?
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
non sono un'esperta ma in linea di principio non sei tenuta a rispettare disposizioni inesistenti. la legge prevede l'acquisto della residenza che tu hai regolarmente preso e mantenuto per 3 anni. nulla a quanto mi risulta viene specificato sulla durata di tale residenza. dunque a parer mio potresti cambiarla. in ogni caso se le tue preoccupazioni sono per il nido di un futuro bambino sappi che la residenza dello stesso può essere fissata anche a casa del padre. e che questo bimbo potrebbe arrivare quando, scaduti i 5 anni del tuo appartamento puoi fare ciò che meglio credi. anzi a Verona una mia amica gode di facilitazioni perchè la residenza del padre del bimbo, riconosciuto alla nascita, è altrove..
 

cyborg36061

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Vorrei richiamare un'altra volta l'attenzione sul seguente quesito:
non sta scritto da nessuna parte quanto tempo uno debba RIMANERE residente nel comune per mantenere i vantaggi, nella legge si specifica che da prima del rogito, al momento del rogito o al massimo entro 18 mesi dal rogito uno deve avere la residenza in tal comune, ma se io il rogito lo eseguo già con regolare residenza nel comune e dopo un annetto mi trasferisco sempre mantenendo la proprietà dell'immobile, non sta scritto da nessuna parte che io perda i privilegi, forse viene sottointeso ma non citato. cosa dite ? Ripeto rogito con residenza giá attiva nel comune interessato da diversi mesi, quanto si deve aspettare prima di poter ri-trasferire residenza in altro comune? Vi è qualche precisa citazione legale ?Grazie
 

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