diletta

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Finalmente fra pochi giorni ci sarà la compravendita della mia prima casa!:D La cui casa è per 1/5 mia (in quanto erede)e i restanti 4/5 li acquistiamo in comunione dei beni. Abitiamo in provincia per motivi di lavoro di mio marito, quindi ora per avere i benefici della prima casa dobbiamo spostare la residenza.
La mia domanda è posso spostarla solo io? se la risposta è negativa la seconda domanda è:
se, come probabile, mio marito andrà in pensione entro i 18 mesi, mettiamo fra un anno, e quindi potremo richiedere la residenza, questo anno è esente dai benefici (detrazione interessi, ICI) ? Grazie
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
credo che la residenza debbano spostarla tutti coloro che acquistano. pena perdita dei benefici prima casa. oltre alla non deducibilità degli interessi del mutuo.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
credo che la residenza debbano spostarla tutti coloro che acquistano. pena perdita dei benefici prima casa. oltre alla non deducibilità degli interessi del mutuo.
Per quanto riguarda l'imposta di registro non è necessario trasferirla
- per la detrazione degli interessi si hanno 18 mesi di tempo
- per l'ICI è necessario trasferirla subito

Si può usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo anche in attesa del trasferimento, ma se ciò non avviene si dovrà restituire l'imposta goduta oltre a sanzioni ed interessi di mora.

Buona giornata.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

• l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);

• l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o dove l’acquirente svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE, anagrafe degli italiani residenti all’estero) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Nell’atto di acquisto è necessario che il compratore dichiari:

• di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

• di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;

• di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

Si decade dai benefici fiscali se:

• nell’atto di acquisto si sono attestati i requisiti in modo falso;

• il requisito della residenza nel Comune non è avvenuto entro 18 mesi dall'acquisto;

• si è proceduto alla vendita della casa acquistata con le agevolazioni prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
Quando si perdono le agevolazioni occorre pagare una sanzione del 30% piu’ l’imposta non versata.
 

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