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Non decade dai benefici “prima casa” il contribuente che, dopo aver acquistato all’asta l’immobile agevolato, risultato, poi, abusivamente occupato da terzi, abbia impiegato oltre diciotto mesi per le procedure di rilascio coattivo dell’unità immobiliare, oltrepassando, così, il termine massimo previsto per trasferire la residenza. È questa la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sezione XXI), con la sentenza n. 11 del 31 gennaio 2011.

La pronuncia trae origine dall’aggiudicazione all’asta, da parte di un contribuente, di un immobile situato in Milano, trasferito a questi con decreto del Tribunale del 28 settembre 2006. L’aggiudicatario richiedeva e otteneva l’applicazione della c.d. agevolazione “prima casa”, di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 3% (anziché al 7%) e delle imposte ipocatastali in misura fissa pari a 168 euro ognuna (anziché rispettivamente al 2% e 1%) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, purché ricorra, tra le altre, la condizione per cui l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza.

Il contribuente, però, aggiudicatosi l’immobile, non riusciva a trasferire la residenza entro il predetto termine, poiché, risultando occupato abusivamente da terzi, aveva dovuto avviare le relative procedure legali per il rilascio coattivo dell’immobile, che avveniva definitivamente in data 29 marzo 2008, con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario. Inoltre, l’unità abitativa così rilasciata necessitava di ristrutturazione edilizia, che si concludeva nel marzo 2009, mese in cui il contribuente adibiva l’immobile a propria abitazione e procedeva, quindi, al trasferimento della residenza.
L’Amministrazione finanziaria notificava, tuttavia, un avviso di liquidazione con cui, revocando l’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di legge, richiedeva il pagamento dell’imposta di registro in misura ordinaria, così come quelle ipocatastali, oltre interessi e sanzioni.

Impugnava l’atto impositivo il contribuente, eccependo la causa di forza maggiore per giustificare il tardivo trasferimento di residenza, atteso che non avrebbe potuto considerarsi diversamente la circostanza dell’occupazione abusiva dell’immobile, le conseguenti lunghe procedure di rilascio coattivo e la successiva necessaria ristrutturazione per renderlo agibile ed abitabile.

La Commissione Tributaria Provinciale, investita della questione, ha stabilito che tale causa di forza maggiore poteva ripercuotersi negativamente a danno dell’acquirente, che si trovava nell’impossibilità materiale di trasferire la propria residenza nel termine previsto dalla legge. Conseguentemente, i giudici milanesi hanno accolto il ricorso, annullando l’avviso di liquidazione.
Più rigido l’orientamento della Corte di Cassazione

Nello stesso senso, peraltro, si era già espressa anche l’Agenzia delle Entrate, che, con la ris. n. 140 del 10 aprile 2008, aveva stabilito che la sopravvenuta inagibilità e inabitabilità dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” costituisce causa di forza maggiore che giustifica il mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto dalla legge.

Piuttosto rigido appare, invece, l’orientamento della Cassazione, che, con una recente pronuncia, ha stabilito che il contribuente può evitare la decadenza dall’agevolazione per causa di forza maggiore soltanto qualora dimostri che l’accadimento o le circostanze siano state tali da “impedire in ogni modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica” (Cass. 1392/2010).
Fonte Eutekne
 

raflomb

Membro Assiduo
Leggendo la senteza della Suprema Corte, sopra citata, non sembra essere eccessivamente rigida come indicato. Sicuramente nel caso in specie sopra riprodotto avrebbe riconosciuto la sussistenza della forza maggiore:

Agevolazioni acquisto prima casa,
non si scusa la tardiva residenza Perdonabili, eccezionalmente, soltanto le cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate dal contribuente
Un contribuente ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente l’avviso di liquidazione emesso da un ufficio relativo alla revoca dei benefici fiscali per la prima casa, in considerazione del fatto che il mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi prescritti dalla norma di riferimento doveva attribuirsi a un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.

Gli step del contenzioso
La Ctp accoglieva il ricorso.
In seguito all’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Ctr competente ha confermato le conclusioni raggiunte in primo grado, rilevando che la sussistenza di detto impedimento non aveva fatto decadere il contribuente dal beneficio, consentendo uno slittamento del termine per il perdurare della forza maggiore, il cui venir meno aveva poi consentito l’iscrizione nell’anagrafe del Comune.
A fronte di tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

La sentenza di legittimità
La Suprema corte, con la sentenza 1392 del 26 gennaio, ha innanzitutto ritenuto irrilevante la circostanza secondo la quale il contribuente si era attivato nei termini di legge e con ogni mezzo per ottemperare agli obblighi descritti dalla norma.
Difatti, ai fini della fruizione delle agevolazioni per la prima casa (imposta di registro nella misura del 3% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), non è sufficiente la mera attivazione per trasferire nei termini la residenza, posto che detto requisito deve essere assolto inderogabilmente entro 18 mesi dall’acquisto, non costituendo elemento dirimente la circostanza del successivo ottenimento della stessa (cfr Cassazione, sentenza 4628/2008).

La norma agevolativa in materia di prima casa prescrive, tra le condizioni richieste per beneficare del regime di favore, che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto” (nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro).

La Cassazione precisa, con riferimento al caso di specie, che un’infiltrazione di acque reflue in un appartamento non costituisce un impedimento riconducibile alle ipotesi di forza maggiore, in considerazione, tra l’altro, dell’apprezzabile lasso di tempo che la legge concede all’acquirente per attuare il trasferimento di residenza, fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente fornisca la prova dell’insorgenza di una problematica di difficile soluzione e del suo protrarsi, cioè di una complicanza capace di impedire in modo assoluto l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica.Pertanto, a prescindere dalla decisione relativa al caso concreto, la Corte riconosce implicitamente cittadinanza alle ipotesi di forza maggiore, purché la loro ricorrenza sia adeguatamente provata.
In particolare, con la sentenza 1616/1981, precisò che ricorre una causa di forza maggiore quando si verifica un impedimento oggettivo imprevedibile e tale da non poter essere evitato, e pertanto un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento
 

sweetie

Nuovo Iscritto
Salve! scrivo da Napoli e questa discussione aperta mi ha letteralmente salvata!
Ho acquistato una casa all'asta nel lontano 2009, decreto di trasferimento nel 2010. Dopo un paio di mesi è inziata tutta la trafila dell'esecuzione mediante U.G. Purtroppo, però, nonostante i numerosi accessi effettuati fino ad ora, l'esecutato non ha lasciato l'immobile! Sono decorsi i 18 mesi questo settembre...e l'esecutato è ancora lì! sono disperata!nel frattempo sono dovuta andare in affitto in un comune limitrofo perchè in quello dove ho acquistato casa non ho trovato niente di conveniente.
Cosa posso fare? Vorrei tanto ottenere copia di questa Sentenza della CTP di milano così da allegarla all'eventuale ricorso che dovrò fare alla ctp di napoli.
Infinitamente ringrazio.

Aggiunto dopo 1 ....

Come faccio ad ottenere una copia di questa sentenza? grazie mille

Aggiunto dopo 1 ....

Mi auguro che nel mio caso (vedi sopra) la CTP di Napoli mi dia ragione...x ora non ho trovato altra giurisprudenza in merito...a chi devo rivolgermi? grazie mille!
 

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