mmmm

Nuovo Iscritto
Buonasera a tutto il forum. Vorrei sottoporre una questione che da qualche tempo mi sta assillando.
Il mio inquilino che ha in locazione da molti anni una mia proprietà, mi sta chiedendo di provvedere a istallare una rete o dei dissuasori sotto la gronda del tetto, in quanto da circa 3 anni sono comparsi tanti piccioni nella zona che sostano e di conseguenza sporcano.
Capisco il disagio che provocano, ma sono obbligata per legge come lui sostiene?
Grazie a chi vorrà darmi anche un suo parere.
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non credo esista una legge che ti obblighi, ad ottemperare, il tuo dovrebbe essere un obbligo a salvaguardia della tua proprietà. Infatti gli escrementi di questi volatili, sporcano maledettamente, e le macchie rimaste anche se pulite, lasciano le loro tracce su facciata, pavimentazione e cornicioni. Installare una rete protettiva o dei dissuasori , non credo costi molto, dimostra al tuo inquilino la disponibilità a risorvegli e risolverti il problema.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Buonasera a tutto il forum. Vorrei sottoporre una questione che da qualche tempo mi sta assillando.
Il mio inquilino che ha in locazione da molti anni una mia proprietà, mi sta chiedendo di provvedere a istallare una rete o dei dissuasori sotto la gronda del tetto, in quanto da circa 3 anni sono comparsi tanti piccioni nella zona che sostano e di conseguenza sporcano.
Capisco il disagio che provocano, ma sono obbligata per legge come lui sostiene?
Grazie a chi vorrà darmi anche un suo parere.

Probabilmente il conduttore si riferisce all'art. 1575 CC secondo cui il proprietario deve mantenere l'immobile locato: "in istato da servire all'uso convenuto" e "garantirne il pacifico godimento durante la locazione".
Mi pare comunque molto improbabile che tra gli obblighi normativi si riesca a ricomprendere quello di installare i chiesti dissuasori.

Per il resto concordo con l'opinione di chi ha consigliato di installarli comunque, in quanto contribuiscono a tenere più alto il valore della proprietà e a mantenere un rapporto più disteso col conduttore (il che non è mai una cattiva cosa).

Saluti.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
NON ESISTE UNA LEGGE CHE TI OBBLIGA A FAR MNETTERE I DISSUASORI, se l'inquilino ti ha sempre pagato vedi un accordo al 50% è fai i lavori che non dovrebbero avere dei costi eccessivi, oggi trovare dei buoni inquilini è molto difficili specialmente quelli puntuali con i pagamenti ciao:daccordo:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
I dissuasori sulle gronde costano poca cosa, le piattaforme mobili o le impalcature per poterle istallare sono costose, sopratutto in caso di difficoltà logistiche. Proponi il materiale a tue spese e chiedi che paghi l'istallazione dei diffusori. Una specie di "do ut des" che raffredderà, di molto, le sue richieste.
 

Miranda

Membro Attivo
Intervengo nel dibattito, domando in casi analoghi in un condominio: è l'amministratore che deve intervenire o è il diretto interessato che manifesta il problema a doversene occupare?
Saluti
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se il complesso è condominiale, ovvero il tetto è condominiale, è un'onere dell'intero condominio, che peraltro, dovrà deliberare condominialmente.
Quindi tu puoi dimostrare la tua buona volontà, facendo richiesta e facendolo mettere nell'ordine del giorno della prossima riunione.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
In un tunnel carrale e pedonale per accesso al cortile e ai box in un condominio che amministro ho messo nell'angolo soffitto dove di solito soggiornavano i piccioni dei pungiglioni triangolari in ferro ed ho risolto il problema naturalmente con il conto della spesa a carico di tutti i condomini, ciao
 

SignoraEducata

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
"Il dovere di mantenere la proprietà in buono stato ha come contro interessato l’intera comunità nel cui ambito è ubicato l’immobile.
Tanto ci ricorda una recente sentenza del Tar Lombardia (la n. 986 dello scorso 18 aprile).
Nel caso di specie il proprietario di un immobile, lasciando il medesimo in stato d’abbandono provvedeva ad evitare che il continuo appoggiarsi dei piccioni presso la sua proprietà creasse disagio e pericolo per la salubrità dell’ambiente circostante.
Il sindaco del comune in cui era ubicato l’immobile gli intimava, quindi, con un’ordinanza di porre rimedio a tale situazione di degrado. Da qui il ricorso al giudice amministrativo. Ritenuto infondato. Secondo il T.A.R.

Lombardia di Milano, infatti, “ i proprietari degli immobili debbono provvedere alla sua manutenzione anche pe evitare pericoli all’incolumità e alla salute pubblica; in virtù di tale obbligo devono garantire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica quali quelle che si verifichino quando uno stabile in evidente stato di incuria diventi la stabile dimora di piccioni che ovviamente vi depositano le loro deiezioni.
L’accumulo delle stesse oltre ad otturare gronde, può divenire causa di creazione di focolai di agenti patogeni e di parassiti come evidenzia l’ordinanza impugnata.
Il Sindaco titolare dei poteri in materia di ordinanze contingibili ed urgenti ha la facoltà di emanare un provvedimento che indichi misure idonee a rimediare ad una situazione quale quella descritta
” (T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza n. 986 del 18 aprile 2011).
Vale la pena ricordare che la responsabilità del proprietario dell’immobile e dell’amministratore di condominio, quale suo legale rappresentante ,oltre al livello civile e amministrativo, si estende anche al livello penale. In tal senso la norma di riferimento è l’art. 677 c.p. ( Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) che recita:
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309
”."

Fonte: Immobili: i proprietari sono tenuti alla manutenzione anche al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli per la salute pubblica
 

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