antonio82

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti mi chiamo antonio e sono nuovo del forum , ringrazio in anticipo coloro i quali mi potranno dare delucidazioni in merito al mio problema.
Allora nel 2011 rilevo dal comune un ex alloggio di edilizia popolare . Il segretario comunale dell'epoca redige l'atto regolarmente trascritto in conservatoria . Appartamento regolarmente pagato all'ente.
Per alienare il bene verso terzi , per la legge regionale ( campania) n 24 , dovevano passare 5 anni se avevo determinate caratteristiche , l'avallo della alienazione a quelle caratteristiche e' stato sancito attraverso giunta comunale con la produzione di una delibera firmata da sindaco e segretario comunale. Al momento della stipula dell'atto di vendita a terzi il notaio mi fa notare un problema sul vecchio atto d'acquisto nello specifico " i comparenti confermano i dati catastali come sopra riportati , la conformista' degli stessi alla planimetria catastale allegata e la conformista' dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari." Tale difformità' secondo il notaio e' dovuta al fatto che nel 2010 e' stata introdotta l'articolo 19 comma 14 del d.l.31 maggio 2010 n78 convertito in legge 30 luglio 2010 n 122 che cosi' dispone:. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Mi sono recato sia al comune presso l'ufficio tecnico e con il responsabile del procedimento dell'epoca ci siamo recati anche presso la conservatoria . I entrambi i casi mi e' stato detto che il notaio fondamentalmente e' stato un po' troppo pignolo in quanto il segretario comunale dell'epoca della redazione del primo atto e' sempre stato preciso e non ha mai sbagliato una documentazione del genere e sopratutto per loro l'atto risulta corretto in quanto e' stato trascritto dal conservatore. Il notaio , mettendosi in contatto con il segretario comunale attuale per chiedere la modifica dell'atto ha ricevuto tale risposta :" L'atto può essere tranquillamente modificato ma avrà' validità' nuova dal momento in cui verra' trascritto". Questo in sostanza significa che io non potrò' alienare il bene non prima che siano trascorsi almeno altri 5 anni. La domanda e' questa :" e' verosimile che il notaio sia stato troppo pignolo nell'interpretazione della legge? , e possibile che non si possa mettere solo una postilla sul vecchio contratto da parte del segretario comunale? e' vero che per una modifica su errore commesso dall'ente io debba aspettare poi cinque anni prima di alienare il bene? ": Tutto ciò' per cercare di evitare la denuncia all'ente e ai firmatari del vecchio atto al comune ma solo ed esclusivamente per non perdere altro tempo e soldi. Mi scuso per la lunghezza del quesito ma volevo essere quanto più' preciso possibile. Ringrazio anticipatamente coloro i quali mi aiuteranno.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto