Attualmente i conduttori si stanno comportando nel seguente modo:
a) registrano la copia del contratto in loro possesso;
b) avvertono il locatore di tale loro iniziativa;
c) unilateralmente autoriducono il canone alla somma risultante dal criterio
della rendita catastale moltiplicate per tre e dichiarano che il rapporto
locativo avrà la nuova durata di 4 + 4, con inizio dalla data di
registrazione del contratto.
Personalmente riteniamo che tale comportamento sia illegittimo perché
spetta comunque al magistrato rendere operativa la sanzione dopo aver
riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi che la giustifichino.
In proposito è da ritenere che:
1) La sanzione non può riguardare i rapporti locativi ad uso abitativo sorti
verbalmente dal 1999 in poi perché gli stessi, ai sensi del comma 4°
dell’art. 1 della legge 431/98 SONO NULLI;
2) In secondo luogo la sanzione può riguardare solamente i contratti di
locazione sorti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del
14 marzo 2011 perché, non essendo espressamente sancita la
RETROATTIVITA’ DELLA DISPOSIZIONE ai contratti pregressi ad
essi si applica la disciplina previgente ivi compresa quella della
finanziaria 2005;
3) conviene quindi instaurare nei confronti del conduttore un giudizio di
intimazione di sfratto per morosità per arbitraria riduzione del canone e,
qualora il conduttore eccepisca la legittimità del suo comportamento,
sollevare le suddette eccezioni nonché quella di
INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA con l’augurio che i
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giudizi di merito siano profusi a rimettere senza indugio la questione alla
Corte e soprattutto che la Corte Costituzionale recepisca e sancisca la
violazione delle norme fondamentali del nostro ordinamento
http://www.uppi.it/files/Il perenne braccio di ferro tra locazione e fisco - Avv Giacomo Carini.pdf