giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un saluto a tutti. Espongo il quesito.
Ad un certo Uff. Postale è stata presentata documentazione richiesta per la riscossione di BFP ordinari comprensiva dei Buoni suddetti in originale i quali si presentano con le seguenti diciture:
-Repubblica Italiana
-Buono Postale Fruttifero
-lire ...............
-emesso a favore di Tizio nato a...... il ......... e Presidente Nazionale Ricerche CPFR
-sottoscritto presso la succ....n° ....... di........
-non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Uff. Postale giusta la tabella a tergo
Quanto sopra oltre ai numeri identificativi e di serie.
Premetto che:
-Tizio è deceduto nel 2004
-che la documentazione richiesta è ok.
-la documentazione presentata consiste tra l'altro nella denuncia di successione su cui non furono indicati i buoni in oggetto che, essendo equiparati a Titoli di Stato, non andavano indicati, e in un atto notorio da cui si evincono tra l'altro gli eredi legittimi in assenza di testamento.
L'impiegato obbietta che vista la cointestazione ci potrebbero essere difficoltà alla riscossione.
Viene fatto presente che la clausola CPFR prevede che uno dei beneficiari, in modo AUTONOMO possa presentare richiesta di rimborso. Viene obbiettato che la clausola decade essendo venuto a mancare uno dei beneficiari. Viene fatto osservare che anche l'altro beneficiario potrebbe essere venuto a mancare..e allora?
L'attuale possessore dei buoni, erede per legge. che tipo di difficoltà può incontrare alla riscossione?
L'Impiegato si informerà presso l'Uff. che ha emesso i buoni che non è lo stesso dove è stata presentata domanda di riscossione. Nel frattempo gradirei il pare di esperti in materia.
Ringrazio per l'ospitalità
 
J

JERRY48

Ospite
Poste italiane s.p.a. non può unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che "il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979). La scarsa giurisprudenza di merito esistente sul punto ha peraltro confermato questo orientamento, condannando Poste italiane s.p.a. al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola P.F.R. (Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011).
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
A Jerry48: visto grazie ma leggendo quanto richiamato noto che:
-nella sentenza della Cass n° 13979 l'oggetto della contestazione è stata la non rispondenza di quote di interessi erogati diverse da quanto pattuito. Quindi non credo riguardi il caso espresso.
-che nelle sentenze del Tribunale di Cosenza si parla di "riscossione di buoni da parte di uno o più superstiti degli originari cointestatari in presenza di BFP con clausola CPFR. Almeno questo ho capito.
Il caso che ho esposto è diverso:
-uno dei cointestatari che ho chiamato Tizio è sicuramente deceduto
-l' altro, almeno quello del momento dell' emissione di buoni non so.
-i titoli sono in possesso dell'erede del primo quello che ha fatto al momento l'investimento al momento e che è certamente è deceduto
Quindi accertato come sembra che la clausola CPFR decade se uno degli intestatari viene a mancare, e questo è il caso, nella ipotesi che anche il secondo intestatario, il Presidente del CRN, sia deceduto, questa concausa, per altro del tutto ipotizzabile, a cosa porta? La domanda potrà sembrare banale, ma visto il dubbio "pacato" dell' Impiegato(..potrebbero esserci delle difficoltà per la riscossione..vista la cointestazione) mi sembra pertinente.
Saluti
 
J

JERRY48

Ospite
Allora assodato:
La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è possibile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile).
Però:
C'è la condotta illegittima di P.I. s.p.a. che accampa pretesti privi di fondamento giuridico (quali la presentazione della dichiarazione di successione piuttosto che la quietanza congiunta di tutti gli eredi ecc.) per non procedere al (doveroso) rimborso dei buoni fruttiferi cointestati a più persone e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.), nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Rimborso che non arriva neppure nel caso in cui la richiesta venga limitata alla quota di spettanza del contitolare superstite. Più problematico ancora nel
caso di decesso dei due cointestatari. Il 2/7/10 l’autorità giudiziaria cosentina, con sentenza passata in giudicato (a cui ne è seguita una seconda il 31/1/11) ha accolto le ragioni di alcuni risparmiatori, decretando l’illegittimità di tale comportamento e condannando Poste Italiane, finanche alla rifusione delle spese legali. IN SEGUITO A TALI PRONUNCE POSTE ITALIANE HA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO? Non pare proprio.
Affidati ad un buon avvocato esperto, anche perchè non essendoci neanche la certezza del decesso dei due intestatari, dare consigli direttamente dal forum, potrebbe essere problematico.
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Allora assodato:
La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è possibile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile).
Però:
C'è la condotta illegittima di P.I. s.p.a. che accampa pretesti privi di fondamento giuridico (quali la presentazione della dichiarazione di successione piuttosto che la quietanza congiunta di tutti gli eredi ecc.) per non procedere al (doveroso) rimborso dei buoni fruttiferi cointestati a più persone e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.), nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Rimborso che non arriva neppure nel caso in cui la richiesta venga limitata alla quota di spettanza del contitolare superstite. Più problematico ancora nel
caso di decesso dei due cointestatari. Il 2/7/10 l’autorità giudiziaria cosentina, con sentenza passata in giudicato (a cui ne è seguita una seconda il 31/1/11) ha accolto le ragioni di alcuni risparmiatori, decretando l’illegittimità di tale comportamento e condannando Poste Italiane, finanche alla rifusione delle spese legali. IN SEGUITO A TALI PRONUNCE POSTE ITALIANE HA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO? Non pare proprio.
Affidati ad un buon avvocato esperto, anche perchè non essendoci neanche la certezza del decesso dei due intestatari, dare consigli direttamente dal forum, potrebbe essere problematico.

Risponderò mettendo tra virgolette le tue puntualizzazioni e senza, le mie osservazioni.
"la normativa di P.I..prevede che la clausola PFR...consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente" Ok
"La suddetta clausola è personale e fiduciaria" Che vuol dire? "Non trova applicazione se all'atto del pagamento uno degli intestatari è minore" Non è questo il caso. " O uno degli intestatari è deceduto" Almeno uno lo è, dell' altro non so.
"Il rimborso dei titoli....caduti in successione...deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa..." L'Ufficio interpellato si è "accontentato" che solo uno degli aventi diritto, mi riferisco agli eredi del de cuius, possa richiedere il rimborso. Non ha preteso la firma degli altri due nè del cointestatario (Presidente del CNR.). Perchè non ha preteso anche la richiesta di rimborso di quest'ultimo? Pretende però che i tre eredi legittimi del de cuius e solo loro,quietanzino congiuntamente la riscossione. Giusto.Allora faccio un ragionamento:
-che bisogno c'era di cointestare tali buoni oltre che alla persona che ha effettuato l'investimento anche al Presidente del CNR che nulla ha versato con questo intento
-l'investitore,deceduto, dal 1983 al 1998 ha investito la bellezza di 158.000.000 di lire
-ora P.I a cosa vuole appellarsi per mettere in dubbio la possibilità di riscossione di quanto maturato a fronte di quanto investito?
- perchè non viene richiesta anche la domanda di rimborso da parte del Presidente del CNR e non si richiedono anche i suoi documenti se si sostiene, come sembrerebbe, a P.I ,che anche lo stesso debba far parte degli aventi diritto al rimborso.
Posto:
- che i titoli sono in possesso di uno degli eredi legittimi
- quanto asseriscono P.I
-che manca la richiesta di incasso da parte del Presidente del CNR, per altro non richiesta
- che i buoni possano essere riscossi solo con la quietanza di tutti gli aventi diritto
- che basta che uno degli stessi si sottragga alla riscossione e la stessa non può avvenire
-che anche il Presidente del CNR possa essere deceduto
vengono spontanee le domande:
-questi buoni che fine fanno?
-forse anche il CNR deve far parte dell' asse ereditario?
Incongruenze ci sono e portano a dubbi,troppi. Se poi per chiarire tutta la questione, per far valere i propri diritti bisogna ricorrere alla magistratura, beh, allora...
 
Ultima modifica di un moderatore:
J

JERRY48

Ospite
"La suddetta clausola è personale e fiduciaria"

Che la clausola inserita nell'emissione dei buoni è per i cointestatari personale e fondata sulla fiducia, in quanto possono chiedere il rimborso anche separatamente.

"Il rimborso dei titoli....caduti in successione...deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa..."

Si può aggiungere anche:
Essendo titoli nominativi sottoposti alla disciplina del codice civile sui titoli di credito ”il possessore del titolo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell’opera intestazione a suo favore, contenuta nel titolo” (art. 2021 c.c.).
La pretesa avanzata da Poste italiane s.p.a. risulta del tutto infondata poiché, come appare chiaro dalla clausola, i contitolari possono agire in maniera disgiunta e gli eredi subentrano senza impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite. Deve quindi ritenersi la successione mortis causa intervenuta su uno dei contitolari non influisca sul diritto dell’altro di ottenere autonomamente il rimborso del titolo con la semplice presentazione del titolo originale.

che basta che uno degli stessi si sottragga alla riscossione e la stessa non può avvenire

Richiesta degli altri eredi dell'intervento del Tribunale da parte degli altri eredi dell'intervento del Tribunale.


questi buoni che fine fanno?

passati 10 anni dalla scadenza, vanno allo Stato.


Incongruenze ci sono e portano a dubbi,troppi. Se poi per chiarire tutta la questione, per far valere i propri diritti bisogna ricorrere alla magistratura, beh, allora..

Non è la prima volta che capita questa eventualità. Purtroppo!!!
 

Vehuel

Membro Attivo
Conduttore
Ciao a tutti.. Non ho capito molto bene... Faccio esempio : mio fratello e venuto in possesso di un buono fruttifero cointestato a me e al decuius( madre).. Cosa significa che io potrei andare i. Poste e farlo liquidare solo a me o per forza per l incasso devono essere presenti tutti gli eventuali eredi... Inoltre mettiamo caso ne avesse trovato uno cointestato con lui e senza dire nulla l ha incassato intero
... A quel punto non vi e lesione?
E come nel eventualità potrebbe essere attestata?
 

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