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"Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" (ex D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001, Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002).


Si fa seguito alle lettere circolari del 14 gennaio 2000, prot. LG/000297 e del 4 marzo 2002, prot. LG/SP 001489, per illustrare gli aspetti più significativi della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali e, più in generale, dell’istituzione della Centrale d’Allarme Interbancaria (di seguito denominata Archivio) di cui al D.Lgs. n. 507/99 (1), al D.M. n. 458/2001 (2) ed al Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 (3).
In via preliminare sembra opportuno ribadire, ad integrazione di quanto già esposto nella citata lettera circolare del 14 gennaio 2000, prot. LG/000297, che i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previsti dalla nuova disciplina sono rimasti immutati rispetto alla normativa previgente.
Non è cambiata infatti la definizione delle tipologie suscettibili di sanzione: secondo gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo, che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 1 e 2 della L. 386/90, i fatti giuridicamente rilevanti sono:
· l’emissione di assegni senza autorizzazione;
· l’emissione di assegni senza provvista presentati al pagamento in tempo utile e non pagati nei 60 gg. successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.
La nuova legge, che depenalizza i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/90, consente ora di superare le preoccupazioni in ordine alle conseguenze di carattere, appunto, penalistico derivanti dalla mancata levata del protesto, che dovrebbe essere quindi effettuato solo in considerazione dell’esigenza di tutelare le azioni di regresso, e rientrare quindi nell’ambito di applicazione strettamente civilistico suo proprio, a prescindere da altre considerazioni estranee alla sua funzione originaria (cfr. lettera circolare ABI del 14 gennaio 2000, prot. LG/00297).

“””Con riferimento ai casi sopra elencati, è importante esprimere alcune considerazioni in merito ai soggetti da iscrivere in Archivio anche alla luce delle causali di mancato pagamento recentemente codificate dal Ministero delle attività produttive, e diffuse precedentemente all’emanazione del Decreto Ministeriale (con circolare del 30 aprile 2001, cfr. ns. lettera circolare del 12 luglio 2001, prot. LG/SP 004720). Fermo restando che le causali medesime vanno comunque utilizzate per stabilire se ci si trovi di fronte ad un caso di violazione degli artt. 1 o 2 della L. 386/90, vanno attentamente valutate le situazioni concrete che si possono verificare.

Particolare attenzione va riservata a questo proposito alle ipotesi di cui alla causale 13 – Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati), in cui il protesto viene levato nei confronti del firmatario, in applicazione dell’art. 14 L.A., che recita: “chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”.

Ciò premesso, per quanto concerne il soggetto da iscrivere in Archivio, le causali ministeriali dovranno essere sempre “lette” alla luce di quanto previsto dal predetto art. 5 del Decreto Ministeriale.

Si descrivono di seguito, a titolo di esempio, alcuni casi che possono ricorrere nella pratica.

a) Assegno emesso su conto cointestato a firma congiunta.

Qualora tutti i cointestatari abbiano firmato l’assegno senza disporre (ad es., causali 10 o 11) dell’autorizzazione del trattario, tutti i nominativi dei soggetti firmatari saranno inseriti in Archivio. Se, al contrario, l’assegno è sottoscritto solo da alcuni dei cointestatari, ed è stato quindi emesso in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati, saranno inseriti in Archivio i nominativi dei soli firmatari (causale 13).

Va detto inoltre che, qualora il conto corrente sia cointestato a più persone con firma disgiunta, l’iscrizione in Archivio opererà nei confronti del contitolare del conto firmatario dell’assegno emesso senza autorizzazione o provvista, e non degli altri contitolari. “””
da : Strumento
:daccordo:
 

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