Franz

Membro Attivo
Impresa
in questa guida al consumatore, nella seconda riga, si legge che =

>>>> I risparmi possono arrivare al 20% dell’intero valore dell’immobile <<<<
http://www.guidaconsumatore.com/casa/comprare_casa_asta.html

eppure, mi sembrava che non era così...avevo letto che la maggior parte delle case all'asta viene venduta al 50/60 % del suo valore, e anche sottraendo le spese per una eventuale ristrutturazione, mi sembra che un risparmio medio del 30/40 % sia possibile,
e non certo un risparmio '' fino al 20 % ''!

qualcuno che si intende di aste immobiliari può dirmi come stanno le cose veramente?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Comprare casa in asta non è così come lo descrivono, prima ti deve piacere il tipo di immobile la zona dove è situata e leggere bene la perizia e bando d'asta, dopo non avere altri compartecipanti al bando d'asta, altrimenti quando si apre l'asta sai come parti e non sai dove arrivi con le offerte
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Considera che il 20% è un valore medio. Ci sono case vendute al 20% del loro valore e altre al 120% (se uno si innamora dell'immobile...)
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Non ci sono regole, come dice tovrm, sopratutto in questo momento, si può acquistare a prezzi vantaggiosissimi. Due appartamenti da me periziati sui 100.000,00 € dopo numerose aste andate a vuoto erano offerte a meno del 50%. In particolare un grazioso appartamento ristrutturato a nuovo, al sesto piano con giardino condominile,box, zona servita (Busto arsizio)eec, era all'asta per 32.000,00 €. L'informazione mi proveniva da un possibile acquirente che mi aveva telefonato per delle precisazioni su quanto leggeva in internet.
 
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adimecasa

Membro Storico
Professionista
:confuso::maligno:dipende da quanti partecipanti pretendenti ci sono al momento del bando di gara
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In tema di aste , da rilevare la recente modifica dell' articolo Art. 503 del codice di procedura civile (Modi della vendita forzata)

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. (1)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 19, comma 1, lett. d-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

Di rilievo: Le stesse norme (1) hanno modificato anche l'articolo sottoriportato l
In Rosso/Blu ho evidenziato (piu' o meno visto che nuova versione non è perfettamente sovrapponible ) le aggiunte e le variazioni rilevanti
Art. 518. (1)
(Forma del pignoramento)


L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma
. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
 
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adimecasa

Membro Storico
Professionista
se non stai con le orecchie ben aperte non risparmi niente dipende se ti trovi in concerrenza con altri pretendentie forse senza scupoli, occhio occhio, a berghem ai dis ocio, sta a thend
 

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